LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare
riferimento all'art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  306  del  31 dicembre  1993,  con  cui  si  e'  proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997,   recante:   "Misure   per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica", con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/98);
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  155  del 5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale, il medicinale a denominazione
generica,  denominato  "Gentamicina  solfato",  a base di gentamicina
solfato,  della  Fisiopharma  S.r.l., con sede inPalomonte (Salerno),
con  particolare  riferimento alla forma farmaceutica e confezione di
seguito specificata:
    fiala  40 mg/2 ml, A.I.C. n. 031423015/G, risulta classificata in
classe "C";
  Vista  la  domanda  18 novembre  1999,  integrata  con  la nota del
12 gennaio  2000,  con  cui  la  Fisiopharma  S.r.l. chiede che venga
riclassificato  in  classe  A  il medicinale a denominazione generico
denominato "Gentamicina solfato", nella confezione sopra indicata;
  Vista   la   propria   deliberazione,   assunta  nella  seduta  del
23 febbraio  2000,  rettificata  il  10 maggio  2000,  nella quale il
medicinale a denominazione generica denominato "Gentamicina solfato",
nella  confezione fiala 40 mg/2 ml, viene riclassificato in classe A)
con  nota  55-bis,  al  prezzo  al pubblico di L. 2.100, allineandolo
all'analogo prodotto denominato "Gentamicina solfato", della Societa'
Italfarmaco S.p.a., gia' in prontuario in classe A) con nota 55-bis;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il  medicinale  a  denominazione  generica  denominato  GENTAMICINA
SOLFATO,  della  Fisiopharma S.r.l., con sede in Palomonte (Salerno),
nella  forma  farmaceutica e confezione di seguito specificata: fiala
40  mg/2 ml, A.I.C. n. 031423015/G, e' classificato in classe A), con
nota  55-bis, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 2.100, I.V.A. compresa.