IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi
denominato  ai  sensi  dell'art.  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  20 aprile  1998,  n.  154,  ispettorato  generale  per la
liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che
ha  disposto  la  soppressione  e  messa  in  liquidazione  dell'Ente
autonomo  Volturno  con  le modalita' stabilite dalla citata legge n.
1404/1956;
  Visto  il  decreto del Ministero dell'interno del 16 dicembre 1999,
col  quale  e'  stato nominato il commissario straordinario dell'Ente
autonomo  Volturno, al fine di assicurare la gestione dell'Ente nelle
more  deiprocessi  di  trasformazione  e razionalizzazione secondo le
determinazioni  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e degli enti territoriali interessati e fino
alla costituzione degli organi ordinari;
  Visto  l'art.  7  della  legge  n.  1404/1956  che  dispone  che la
vigilanza sugli enti soppressi e posti in liquidazione spetta in ogni
caso  al  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica;
  Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/1956 il quale dispone che
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana, avocare a se' ed affidare all'I.G.E.D. la
liquidazione degli enti che siano stati soppressi o che si trovino in
liquidazione ai sensi della legge medesima;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Ritenuto  pertanto  di  avocare  all'ispettorato  generale  per  la
liquidazione  degli enti disciolti le residue operazioni liquidatorie
dell'Ente  autonomo  Volturno,  facendo  salva la facolta' degli enti
territoriali interessati di riordinare altrimenti l'Ente stesso entro
il  termine  di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
                              Decreta:
  A  far  data  dal  1o dicembre  2000, sono avocate al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica ed affidate
all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di
cui  all'art.  1  della  legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni,  le residue operazioni liquidatorie dell'Ente autonomo
Volturno, fatta salva la facolta' degli enti territoriali interessati
di riordinare altrimenti l'Ente stesso entro il termine di sei mesi a
decorrere  dalla  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 novembre 2000
                        Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio