IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
526,  recante  norme  per  il  funzionamento  della  Scuola  centrale
tributaria;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il
riordino  della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
  Visto,   in   particolare,   l'articolo   8  del  predetto  decreto
legislativo  n.  287  del  1999,  il  quale prevede il riordino della
Scuola  centrale  tributaria  da  attuare  con  regolamento  ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  proprio  decreto  28  settembre  2000,  n.  301, recante
regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria;
  Ritenuto necessario apportarvi alcune modifiche;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-18774 del 16 novembre 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301,
recante  norme  per il riordino della Scuola centrale tributaria sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  7,  articolo 2, le parole: "dal consigliere per le
politiche della formazione," sono soppresse;
    b) al comma 3 dell'articolo 3:
      1)  dopo  le  parole:  "se  in  servizio presso amministrazioni
pubbliche",  sono  aggiunte le seguenti: "ovvero inquadrati a seguito
di opzione, nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5";
      2)  la  parola  "appartenenza",  e'  sostituita dalla seguente:
"provenienza";
    c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) nel comma 1, dopo le parole: "ove occorra", sono aggiunte le
seguenti: "e se non inquadrato";
      2)  al  comma  4, le parole: "I professori della Scuola,", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "I  professori  della Scuola inquadrati
ovvero";
    d)  il  comma 4 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "4. I
professori  stabili  in  servizio  alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  continuano  a  svolgere  le funzioni fino alla
cessazione    delle   attivita'   di   insegnamento   relative   alla
riqualificazione  del  personale  di  cui all'articolo 3, commi 205 e
seguenti  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, indipendentemente
dalla  durata  dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo
2001.";
    e)  all'articolo  9,  comma  1,  e'  aggiunto in fine il seguente
periodo:  "Le dotazioni organiche sono fissate dal regolamento di cui
all'articolo  58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la
          ristrutturazione del Ministero delle finanze".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1996,  n.  526,  reca:  "Norme  per  il funzionamento della
          Scuola centrale tributaria".
              -  L'art.  8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          287   (Riordino   della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione), recita:
              "Art.  8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). -
          1.  Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2,
          comma  1,  all'art.  3,  commi 1  e 4, all'art. 4, comma 3,
          all'art.  5,  commi  1,  2,  4  e 5, e all'art. 6, comma 1,
          nonche'  i princi'pi desumibili dalle restanti disposizioni
          di  cui  agli  articoli  da  1  a  7  del presente decreto,
          costituiscono  criteri  direttivi  per  il  regolamento  di
          riforma  della  Scuola  centrale  tributaria  del Ministero
          delle  finanze,  da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la
          Scuola  centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa
          e  con  corrispettivo  a  carico  del committente, svolgere
          attivita'  formative  e  di  ricerca  anche  in  favore  di
          soggetti    privati,    eventualmente    consorziandosi   o
          associandosi con enti e societa'.
              3.  Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991,
          n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto
          1996,  n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonche' quelle recate
          dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
          n.  526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
          in vigore del regolamento di cui al comma 1.".
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          Autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Il  decreto  del Ministro delle finanze 28 settembre
          2000,  n.  301,  reca:  "Regolamento  recante  norme per il
          riordino della Scuola centrale tributaria".
          Note all'art. 1:
              -  Si  riportano gli articoli 2, 3, 5, 8 e 9 del citato
          regolamento  n.  301 del 2000, come modificati dal presente
          regolamento:
              "Art. 2 (Organi e struttura didattico-scientifica della
          Scuola).  -  1. Sono  organi  della  Scuola: il rettore, il
          direttore  amministrativo  ed  il  consiglio  direttivo. Il
          rettore, in qualita' di vertice dell'istituzione indirizza
          ed  assicura lo svolgimento delle attivita' istituzionali e
          ne e' responsabile sotto il profilo didattico-scientifico.
              2. Il rettore ha, nell'ambito delle proprie ccmpetenze,
          la  legale  rappresentanza  della Scuola ed e' nominato con
          decreto del Ministro delle finanze.
              3. All'ufficio del direttore amministrativo e' preposto
          un  dirigente  il quale ha la responsabilita' gestionale ed
          organizzativa della Scuola.
              4.  Il direttore amministrativo e' scelto, dal Ministro
          delle  finanze,  tra i dirigenti dello Stato assegnati alla
          Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'art. 23 del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e' ordinatore
          primario di spesa.
              5.  Il rettore nomina un pro-rettore che lo sostituisce
          in  caso  di  assenza  od  impedimento e svolge le funzioni
          delegategli dal rettore.
              6.  Il  rettore  ed  il  pro-rettore sono coadiuvati da
          responsabili   di  area,  ai  quali  sono  attribuite  aree
          omogenee  di attivita' per il perseguimento degli obiettivi
          istituzionali  della  Scuola;  i  responsabili  di area, in
          numero  non  superiore a quattro, sono nominati dal rettore
          della  Scuola,  e  sono  tenuti  ad  attuarne le specifiche
          direttive,  assicurando la qualita' didattica e scientifica
          nei  settori di competenza. Il prorettore ed i responsabili
          di  area  sono  scelti  fra  i  professori  incaricati  non
          temporaneamente e collocati fuori ruolo.
              7.  Il  consiglio direttivo e' composto dal rettore che
          lo  presiede, dal pro-rettore, dal direttore amministrativo
          e  dai  responsabili di area. Ha il compito di valutare, su
          iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza,
          di  coordinare  le attivita' didattiche per le finalita' di
          programmazione   e  di  organizzare  l'utilizzazione  delle
          risorse  comuni,  comprese  le modalita' di attribuzione di
          incarichi  istituzionali,  di  insegnamento  e ricerca e di
          stabilire  i  relativi compensi ed indennita'. Il consiglio
          si  riunisce  di  regola  ogni  tre  mesi  e  comunque ogni
          qualvolta il rettore ne ravvisi l'opportunita'.".
              "Art.   3   (Nomina   e   durata  degli  organi  e  dei
          responsabili).  -  1. Il rettore e' scelto tra dirigenti di
          particolare   e   comprovata   qualificazione  che  abbiano
          ricoperto  per almeno un quinquennio incarichi di direzione
          di  uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi
          o   contabili  con  qualifica  di  consigliere,  professori
          universitari  di  prima fascia, in posizione di aspettativa
          senza    assegni   o   soggetti   equiparati,   consiglieri
          parlamentari.  Il  rettore puo' essere, altresi' scelto tra
          soggetti  dotati di particolare e comprovata qualificazione
          professionale,   che   abbiano   diretto   per   almeno  un
          quinquennio   istituzioni   pubbliche  o  private  di  alta
          formazione.
              2.  Il  rettore resta in carica per quattro anni e puo'
          essere confermato. Il pro-rettore ed i responsabili di area
          restano in carica per due anni, salvo conferma.
              3. Il rettore, il pro-rettore e i responsabili di area,
          nonche'  i  professori  incaricati  non  temporaneamente  e
          collocati    fuori    ruolo,    se   in   servizio   presso
          amministiazioni  pubbliche  ovvero  inquadrati a seguito di
          opzione,  nel  ruolo di cui all'art. 5, comma 5, conservano
          il  trattamento  economico fondamentale, comunque definito,
          relativo  alla qualifica posseduta presso l'amministrazione
          di  provenienza,  incrementato  da  un'indennita' di carica
          stabilita,  con  le modalita' previste nei provvedimenti di
          cui  all'art.  6,  comma  1,  tenendo  conto  dei  compensi
          mediamente  corrisposti per analoghi incarichi in organismi
          pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e
          comunque   tale   da  garantire  un  trattamento  economico
          complessivo  non  inferiore  agli  emolumenti  a  qualsiasi
          titolo corrisposti nella posizione di provenienza.
              4.  In  caso  di affidamento degli incarichi a soggetti
          non    provenienti   da   pubbliche   amministrazioni,   il
          trattamento  economico  e' definito contrattualmente con le
          modalita'  dell'art.  19,  comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.".
              "Art.  5  (Incarichi). - 1. La Scuola pua' avvalersi di
          consulenti  esterni,  di  soggetti  con  professionalita' e
          competenze  utili  allo svolgimento delle proprie attivita'
          istituzionali,  anche  di  supporto  alla didattica ed alla
          ricerca,     di    personale    docente    di    comprovata
          professionalita' collocato, ove occorra e se non inquadrato
          in  posizione  di  fuori  ruolo,  comando o aspettativa, se
          l'incarico  non  consente  il  normale  espletamento  delle
          proprie   funzioni  nell'amministrazione  di  appartenenza.
          Puo',  inoltre,  avvalersi  di  docenti  incaricati,  anche
          temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento.
              2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque,
          scelto  tra  professori o docenti universitari in posizione
          di  aspettativa  senza  assegni,  magistrati e dirigenti di
          amministrazioni    pubbliche:    i    docenti    incaricati
          temporaneamente  possono essere altresi' scelti tra esperti
          italiani o stranieri, di comprovata professionalita'.
              3.  Gli  incarichi  di cui ai commi 1 e 2 sono affidati
          dal  rettore  della Scuola, sentito il consiglio direttivo,
          con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6,
          salvo  gli  incarichi  non temporanei di professori i quali
          sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze.
              4.  I  professori  della  Scuola  inquadrati  ovvero in
          posizione  di comando aspettativa fuori ruolo, per il tempo
          dell'incarico   rimangono   equiparati,   ad  ogni  effetto
          giuridico,  ai professori universitari di prima fascia, con
          salvezza delle procedure di avanzamento di carriera.
              5.  Il numero complessivo dei professori incaricati non
          temporanei  di  cui  ai  commi  3  e 4 non puo' superare le
          trenta unita'.".
              "Art.   8   (Modalita'   di   funzionamento   e   norme
          transitorie).  -  1.  La dotazione finanziaria minima della
          Scuola  e'  fissata  annualmente, in sede di bilancio dello
          Stato,   in   misura   adeguata   ad   attuare   i  compiti
          istituzionali.  Entro  il  mese  di aprile  di ogni anno il
          rettore,  sentito il direttore amministrativo, trasmette al
          Ministro  delle  finanze  un  programma  di  massima  delle
          attivita'  della  Scuola  per  il  successivo esercizio, in
          attuazione   e  coerenza  con  gli  obiettivi  e  priorita'
          indicati  dal  Ministro  stesso,  individuando la dotazione
          finanziaria minima occorrente.
              2.  Nel  programma  possono  essere  previste attivita'
          della   Scuola,   comunque   rientranti   nei  propri  fini
          istituzionali,   da  svolgersi  con  dotazione  finanziaria
          ulteriore  e diversa da quella minima prevista nel bilancio
          dello  Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali,
          comunitari  ed internazionali, con eventuale partecipazione
          a  procedure  concorsuali  anche  in partenariato con altri
          soggetti pubblici e privati.
              3.  Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato
          gli  oneri  finanziari  per  le spese di funzionamento e di
          mantenimento della sede, per il personale non docente della
          Scuola  e  per  il  rettore  e i professori collocati nelle
          posizioni di cui all'art. 5, comma 4.
              4.  I  professori  stabili  in  servizio  alla  data di
          entrata  in  vigore  del  presente regolamento continuano a
          svolgere  le  funzioni fino alla cessazione delle attivita'
          di   insegnamento   relative   alla   riqualificazione  del
          personale  di  cui  all'art.  3, commi 205 e seguenti della
          legge  28 dicembre  1995,  n.  549, indipendentemente dalla
          durata  dell'incarico  in  atto  e  comunque  non  oltre il
          15 marzo 2001.".
              -  I  commi  205  e seguenti dell'art. 3 della legge 28
          dicembre  1995,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza   pubblica),   recano   disposizioni   in  tema  di
          riqualificazione    del    personale   dell'amministrazione
          finanziaria.
              "Art. 9 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 8, comma
          3,  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far
          tempo  dall'entrata in vigore del presente regolamento sono
          abrogati  l'art.  5  della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e
          l'art. 7, comma 4, del decreto-legge dell'8 agosto 1996, n.
          437,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
          1996,  n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce
          altresi'  dalla stessa data il decreto del Presidente della
          Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale
          organizzazione  interna  della Scuola fino all'adozione dei
          relativi  provvedimenti  di  cui  all'art.  6. Le dotazioni
          organiche  sono fissate dal regolamento di cui all'art. 58,
          comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              -  Il  comma  3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30
          luglio   1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), recita:
              "3. L'organizzazione,  la  disciplina degli uffici e le
          dotazioni   organiche  del  Ministero  sono  stabilite  con
          regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.".