IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio l993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art. 1-sexies del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.p.a. OP Computers;
  Visto  il  decreto  ministeriale  datato  8  ottobre  1999,  dal 16
settembre   1999,   il   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,  legge  n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato
17  ottobre  2000,  e'  prorogata  la  corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. OP Computers, con sede in Scarmagno (Torino),
unita'  di  Milano, per un massimo di 24 unita' lavorative, Scarmagno
(Torino)  per un massimo di 642 unita' lavorative, per il periodo dal
16 settembre 2000 al 15 marzo 2001.
  Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991, sentenza tribunale del 12
maggio 1999, n. 1250, contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi