IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  126  del  29 maggio  2000  pronunciata dal
tribunale  di  Torino  che  ha  dichiarato  il fallimento della S.pa.
Arsauto;
  Vista  l'istanza  presentata dal Curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 maggio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arsauto, con sede
in  Nichelino  (Torino),  unita'  in Torino, (NID 0001TO0026), per un
massimo di 46 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 30 maggio
2000 al 29 novembre 2000.