IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  59  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488 (legge
finanziaria 2000);
  Visto,  in  particolare,  il  comma 1, che al fine di promuovere lo
sviluppo  di  una  produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile
all'interno  di  un  sistema di regole in materia di salvaguardia del
territorio   rurale,   di  tutela  del  lavoro  e  della  salute  dei
consumatori,  a partire dal 1o gennaio 2000, prevede tra l'altro che,
i  titolari  delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli
esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle
R33,  R40,  R45, R49 e R60 sono tenuti al versamento di un contributo
per  la  sicurezza  alimentare  nella  misura dello 0,5 per cento del
fatturato  annuo  relativo,  rispettivamente, alla produzione ed alla
vendita  dei suddetti prodotti e che, in caso di importazione diretta
dei  prodotti  da  parte  dell'utilizzatore  finale, il contributo e'
dovuto  da  quest'ultimo  nella  misura  dell'1  per cento del prezzo
d'acquisto;
  Visto  il successivo comma 2, in base al quale le entrate derivanti
dai  contributi  di  cui  al  comma  1,  sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad
apposita  unita'  previsionale  di base del Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  ai fini della successiva ripartizione per il
finanziamento  di  programmi  nazionali  e regionali finalizzati agli
obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2;
  Visto  il  successivo comma 3, ove e' previsto che il contributo di
cui  al  richiamato  comma  1  e'  corrisposto in rate semestrali con
scadenza il giorno 15 del mese successivo, con le modalita' stabilite
con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto  il  combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 27 della
richiamata  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  in  base al quale le
riassegnazioni  alla  spesa di somme versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  sonorinviate  all'anno  2001,  ad  eccezione  di quelle
connesse  agli  interventi  elencati ai commi 1 e 2, con l'avvertenza
che,   per   effettive,   motivate   e   documentate   esigenze,   le
riassegnazioni  possono  comunque  aver  luogo  nel 2000 in deroga al
principio  sopra  richiamato nel limite del 5 per cento degli importi
previsti;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  deve  essere versato dai soggetti indicati nel comma
medesimo  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione al capitolo di
entrata   3583   del  capo  XVII,  presso  la  sezione  di  tesoreria
provinciale  dello  Stato  territorialmente competente, direttamente,
ovvero  tramite  il  conto  corrente  postale  intestato alla sezione
stessa  con  indicazione della causale del versamento, del capo e del
capitolo di imputazione.