IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed, in particolare, l'art. 4; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" ed, in particolare, l'art. 3, comma 11, e la relativa tabella n. 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" ed, in particolare, l'art. 47, comma 3; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39 e l'art. 47, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999 con il quale si e' provveduto all'aggiornamento dei coefficienti tabellari di rivalutazione reddituali per l'uniformita' di trattamento in materia di contibuti universitari; Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successivi provvedimenti modificativi e attuativi, sono in corso di definizioni i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; Considerato che e' stata avviata la revisione del chiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 per il triennio di riferimento 2001/2003 e che i tempi necessari per la sua emanazione, che dovra' tener conto dell'avviata riforma universitaria, nonche' dei nuovi criteri di valutazione del merito e del reddito, non sono tali da consentire il rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi e la tempestiva erogazione dei relativi interventi; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui alla tabella n. 1, allegata al decreto ministeriale 26 maggio 1998, restano confermate anche per l'anno accademico 2000/2001. 2. La tabella n. 3, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1999, e' annullata. I redditi relativi agli studenti stranieri sono calcolati, secondo le stesse modalita' di cui alla citata tabella n. 1, sulla base del tasso di cambio medio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per la concessione della borsa di studio, determinato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.