IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed, in particolare, l'art.
4;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
aprile  1997  "Uniformita'  di  trattamento  sul  diritto  agli studi
universitari,  ai  sensi  dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390" ed, in particolare, l'art. 3, comma 11, e la relativa tabella n.
1;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306   "Regolamento   recante  disciplina  in  materia  di  contributi
universitari" ed, in particolare, l'art. 47, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed, in
particolare, l'art. 39 e l'art. 47, comma 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 aprile 1999 con il quale si e'
provveduto    all'aggiornamento   dei   coefficienti   tabellari   di
rivalutazione  reddituali per l'uniformita' di trattamento in materia
di contibuti universitari;
  Considerato  che,  ai  sensi  del decreto legislativo n. 109/1998 e
successivi  provvedimenti  modificativi e attuativi, sono in corso di
definizioni  i  criteri  unificati  di  valutazione  della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
  Considerato  che e' stata avviata la revisione del chiamato decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 aprile 1997 per il
triennio  di riferimento 2001/2003 e che i tempi necessari per la sua
emanazione,    che    dovra'   tener   conto   dell'avviata   riforma
universitaria,  nonche' dei nuovi criteri di valutazione del merito e
del  reddito, non sono tali da consentire il rispetto dei termini per
la  pubblicazione  dei  bandi e la tempestiva erogazione dei relativi
interventi;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  di cui alla tabella n. 1, allegata al decreto
ministeriale  26  maggio  1998,  restano  confermate anche per l'anno
accademico 2000/2001.
  2.  La tabella n. 3, di cui al decreto ministeriale 23 aprile 1999,
e'  annullata.  I  redditi  relativi  agli  studenti  stranieri  sono
calcolati,  secondo le stesse modalita' di cui alla citata tabella n.
1, sulla base del tasso di cambio medio dell'anno precedente a quello
di  presentazione  della  domanda  per  la concessione della borsa di
studio,  determinato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.