IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista  la  domanda  in data 16 giugno 1999 con la quale la Societa'
Fonti  della Limina s.r.l. con sede in Mammola (Reggio Calabria), via
Dante n. 2, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale
denominata  "San  Nicodemo"  che  sgorga  dalla  sorgente "Barillaro"
nell'ambito  della  concessione  mineraria  "San  Nicodemo"  sita nel
comune  di Mammola (Reggio Calabria), al fine dell'imbottigliamento e
della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il  parere  della  III  Sezione  del  Consiglio superiore di
sanita' espresso nella seduta dell'11 ottobre 2000;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1
del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata  "San  Nicodemo"  che  sgorga  dalla  sorgente "Barillaro"
nell'ambito  della  concessione  mineraria  "San  Nicodemo"  sita nel
comune di Mammola (Reggio Calabria).