IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Toscana degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del fondo di solidarieta'
nazionale:
    grandinate dal 31 agosto 2000 al 18 settembre 2000 nelle province
di Arezzo, Firenze, Pisa;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
    Arezzo:
      grandinate del 7 settembre 2000;
      provvidenze  di  cui all'art. 3 comma 2 lettere b), c), d), nel
territorio dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino;
      grandinate del 18 settembre 2000;
      provvidenze  di  cui all'art. 3 comma 2 lettere b), c), d), nel
territorio del comune di Monte San Savino;
    Firenze:
      grandinate del 31 agosto 2000;
      provvidenze  di  cui  all'art. 3 comma 2 lettere b), c), d) nel
territorio  dei  comuni di Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Greve in
Chianti,  Impruneta,  Incisa  Val  D'Arno,  Pelago, Reggello, Rignano
sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa;
      grandinate del 4 settembre 2000;
      provvidenze  di  cui all'art. 3 comma 2 lettere b), c), d), nel
territorio dei comuni di Certaldo, Gambassi Terme;
    Pisa:
      grandinate del 31 agosto 2000;
      provvidenze  di  cui all'art. 3 comma 2 lettere b), c), d), nel
territorio del comune di San Giuliano Terme.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 dicembre 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio