IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217; Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive; Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate; Ritenuta la necessita' di dover aggiornare le caratteristiche tecniche delle modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonche' le modalita' di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il proprio decreto ministeriale 5 luglio 1994; Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria piu' rappresentative che ne hanno fatto richiesta; E m a n a il seguente decreto: Art. 1. Comunicazione giornaliera La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.