IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30 maggio 1995, n. 203, contenente
modificazioni  all'art.  109  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
  Visti   il  predetto  testo  unico,  approvato  con  regio  decreto
18 giugno   1931,   n.   773,  nonche'  il  relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;
  Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  169  del  21 luglio  1994, di approvazione del modello
delle  schede  per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate
in strutture ricettive;
  Visto  il  proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
203  del  30 agosto  1996, con il quale in attuazione del terzo comma
del  predetto  art.  109,  del  testo  unico  delle leggi di pubblica
sicurezza,  sono  state  individuate  le  modalita'  di comunicazione
all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  anche con mezzi informatici,
dell'arrivo delle persone alloggiate;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover  aggiornare  le caratteristiche
tecniche  delle  modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza,   con   mezzi   informatici,   dell'arrivo  delle  persone
alloggiate   nelle  strutture  ricettive,  nonche'  le  modalita'  di
comunicazione   mediante   consegna  delle  schede  di  dichiarazione
conformi  al  modello  approvato  con il proprio decreto ministeriale
5 luglio 1994;
  Uditi   i  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  piu'
rappresentative che ne hanno fatto richiesta;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                      Comunicazione giornaliera
  La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge
29 marzo  1995,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
30 maggio  1995,  n.  203,  e' effettuata dai gestori delle strutture
ricettive  di  cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il
tramite  di  loro  incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone
alloggiate, all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.