IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58,
62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;
  Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;
  Vista   la   legge   29 ottobre   1991,   n.  358,  concernente  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  concernente  il  regolamento  degli  uffici e del personale del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 giugno 1995, n. 241, recante il
regolamento  istitutivo  del  servizio  per  il controllo interno del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, con il quale
e'  stato istituito il servizio consultivo ed ispettivo tributario, a
norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regolamento  concernente  l'organizzazione  della scuola
centrale  tributaria,  emanato con decreto del Ministro delle finanze
del   28 settembre   2000,  n.  301,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto   il   decreto  legislativo  9 luglio  1998,  n.  283,  e  in
particolare,  l'art. 4, comma 1, il quale stabilisce che il personale
gia'  appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e  addetto  alle  attivita'  produttive  e commerciali svolte da tale
Amministrazione  e'  inserito  in un ruolo provvisorio ad esaurimento
del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale si e'
dato   luogo   all'inserimento   del  suddetto  personale  nel  ruolo
provvisorio  ad  esaurimento  del  Ministero delle finanze, affidando
altresi'   la  gestione  del  medesimo,  compreso  quello  distaccato
temporaneamente  presso l'Ente tabacchi italiani, all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 novembre  2000, con il quale e'
stato  modificato  il  decreto  30 dicembre  1998,  prevedendo che il
personale  a  tale data in servizio presso l'Amministrazione autonoma
dei   monopoli  di  Stato  e'  assegnato  formalmente  alla  predetta
Amministrazione, con contestuale cancellazione del medesimo dal ruolo
provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito con
il citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283;
  Tenuto conto che l'art. 74, comma 1, del decreto legislativo n. 300
del  1999  dispone  che, a partire dalla data fissata con decreto del
Ministro  delle  finanze, tutto il personale del Ministero e' incluso
in un ruolo speciale provvisorio per essere distaccato presso i nuovi
uffici  del  Ministero  o presso le agenzie fiscali, secondo un piano
diretto  a  consentire  l'avvio delle attivita' in conformita' con la
riforma  prevista  dal citato decreto legislativo, fermo restando che
il piano stesso debba conformarsi a criteri di maggiore aderenza alle
funzioni   ed   alle  attivita'  svolte  in  precedenza  dai  singoli
dipendenti,  inclusi  quelli  appartenenti  agli  uffici  che saranno
soppressi  ed incorporati nelle nuove strutture previste dal medesimo
decreto legislativo di riforma;
  Tenuto  conto, altresi', che il successivo comma 3 dell'art. 74 del
decreto  legislativo  n.  300 del 1999, prevede che ciascun dirigente
svolga il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e
secondo le modalita' del contratto individuale, presso il ministero o
l'agenzia cui e' provvisoriamente assegnato;
  Considerato  che  fino all'inquadramento dei dirigenti nel ruolo di
una agenzia fiscale, susseguente all'approvazione del primo contratto
collettivo   e  successivi  contratti  individuali  direttamente  con
l'agenzia  medesima,  deve essere prevista una regolamentata gestione
della  fase  transitoria  durante  la  quale,  da  un  lato,  anche i
dirigente    ancora    privi    di    contratto   individuale   siano
provvisoriamente  assegnati  alle  agenzie  fiscali  o alle strutture
ministeriali  secondo  una  percentuale  coerente  con  le rispettive
dimensioni  complessive  e  numerosita'  dei  posti  di  funzione  e,
dall'altro,   anche  i  dipendenti,  per  i  quali  e'  in  corso  il
procedimento   di   nomina   a  dirigente,  vengono  provvisoriamente
assegnati  alle agenzie o al Ministero, presso cui prestano servizio,
in attesa della stipula del contratto individuale;
  Considerato  che un avvio delle agenzie fiscali anticipato rispetto
al termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  intende  rispondere  all'esigenza  primaria  di  potenziare
l'azione   tecnico-amministrativa   di   contrasto   all'evasione  ed
all'esclusione   fiscale   nonche'  corrispondere  maggiormente  alla
necessita'  di  garantire un miglioramento del livello complessivo di
efficienza,    efficacia    ed    economicita'   dell'Amministrazione
finanziaria;
  Ravvisata,   pertanto,  l'opportunita'  che  le  linee  di  riforma
delineate   dal   citato   decreto   legislativo   n.  300/1999,  con
l'affidamento   delle  attivita'  a  carattere  tecnico-operativo  di
interesse  nazionale  alle  agenzie  fiscali, trovino celere, seppure
graduale,  attuazione  anche  prevedendo  un  avvio  immediato  delle
agenzie  fiscali,  e,  come  tale,  non  contestuale  con  quello del
Dipartimento  per le politiche fiscali, rispetto al quale e' in corso
il   procedimento   di   approvazione  e  successiva  emanazione  del
regolamento previsto dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo
n. 300 del 1999;
  Rilevato,  peraltro,  che  lo  stesso  art.  26  del citato decreto
legislativo  n.  300  del  1999  prevede  che  la  trasformazione del
Ministero delle finanze possa avvenire anche in piu' fasi successive;
  Considerato che, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le
politiche    fiscali,    e'   tecnicamente   possibile   l'anticipata
operativita'   delle   agenzie   fiscali  attraverso  una  necessaria
disciplina transitoria conformativa delle modalita' e dei tempi della
trasformazione  del vigente sistema ordinamentale del Ministero delle
finanze, sulla base dell'espressa previsione contenuta nei richiamati
articoli 73 e 74 del piu' volte citato decreto legislativo n. 300 del
1999;
  Considerato  che  il  ruolo  speciale  unico  provvisorio, cui sono
imputate  tutte  le risorse umane in atto utilizzate presso l'attuale
complessiva   struttura  del  Ministero  delle  finanze,  costituisce
condizione  peculiare del processo di riforma, con la conseguenza che
anche  il  contingente di personale inserito nell'attuale ruolo unico
ad  esaurimento del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 4 del
citato   decreto   legislativo   n.   283   del   1998,  deve  essere
opportunamente inserito nel predetto ruolo speciale, ad esclusione di
quello  assegnato  all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
in forza del citato decreto ministeriale 9 novembre 2000;
  Tenuto  conto che, nelle more dell'attivazione del dipartimento per
le  politiche  fiscali,  si rende comunque necessario disciplinare le
modalita'  di  trasferimento  alle  agenzie  fiscali delle funzioni e
delle  risorse  per il relativo funzionamento, nonche' taluni aspetti
organizzativi di maggiore rilevanza;
  Ravvisata, inoltre, la necessita' ed opportunita' di razionalizzare
l'assegnazione  dei  fondi individuati nei capitoli di spesa previsti
nella  legge di bilancio per il 2001, gia' attribuiti al Dipartimento
per   le   politiche   fiscali,  in  ragione  della  non  contestuale
attivazione dello stesso;
  Ribadito  che,  ai  fini  dell'attivazione  del Dipartimento per le
politiche   fiscali,   e'   necessaria   l'approvazione   del  citato
regolamento  di  cui  al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Considerato,   infine,  che  e'  stata  attivata  la  procedura  di
informazione e concentrazione con le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
          Operativita' e adempimenti delle agenzie fiscali
  1. A  decorrere  dal  1o gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste
dagli  articoli  dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui
all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonche'
a   deliberare  gli  atti  di  carattere  generale  che  regolano  il
funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo
tutti gli atti necessari per la loro completa operativita'.