IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349; Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento istitutivo del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, con il quale e' stato istituito il servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento concernente l'organizzazione della scuola centrale tributaria, emanato con decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e in particolare, l'art. 4, comma 1, il quale stabilisce che il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' produttive e commerciali svolte da tale Amministrazione e' inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale si e' dato luogo all'inserimento del suddetto personale nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, affidando altresi' la gestione del medesimo, compreso quello distaccato temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2000, con il quale e' stato modificato il decreto 30 dicembre 1998, prevedendo che il personale a tale data in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' assegnato formalmente alla predetta Amministrazione, con contestuale cancellazione del medesimo dal ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito con il citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283; Tenuto conto che l'art. 74, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che, a partire dalla data fissata con decreto del Ministro delle finanze, tutto il personale del Ministero e' incluso in un ruolo speciale provvisorio per essere distaccato presso i nuovi uffici del Ministero o presso le agenzie fiscali, secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attivita' in conformita' con la riforma prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando che il piano stesso debba conformarsi a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attivita' svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti agli uffici che saranno soppressi ed incorporati nelle nuove strutture previste dal medesimo decreto legislativo di riforma; Tenuto conto, altresi', che il successivo comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevede che ciascun dirigente svolga il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalita' del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia cui e' provvisoriamente assegnato; Considerato che fino all'inquadramento dei dirigenti nel ruolo di una agenzia fiscale, susseguente all'approvazione del primo contratto collettivo e successivi contratti individuali direttamente con l'agenzia medesima, deve essere prevista una regolamentata gestione della fase transitoria durante la quale, da un lato, anche i dirigente ancora privi di contratto individuale siano provvisoriamente assegnati alle agenzie fiscali o alle strutture ministeriali secondo una percentuale coerente con le rispettive dimensioni complessive e numerosita' dei posti di funzione e, dall'altro, anche i dipendenti, per i quali e' in corso il procedimento di nomina a dirigente, vengono provvisoriamente assegnati alle agenzie o al Ministero, presso cui prestano servizio, in attesa della stipula del contratto individuale; Considerato che un avvio delle agenzie fiscali anticipato rispetto al termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intende rispondere all'esigenza primaria di potenziare l'azione tecnico-amministrativa di contrasto all'evasione ed all'esclusione fiscale nonche' corrispondere maggiormente alla necessita' di garantire un miglioramento del livello complessivo di efficienza, efficacia ed economicita' dell'Amministrazione finanziaria; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' che le linee di riforma delineate dal citato decreto legislativo n. 300/1999, con l'affidamento delle attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale alle agenzie fiscali, trovino celere, seppure graduale, attuazione anche prevedendo un avvio immediato delle agenzie fiscali, e, come tale, non contestuale con quello del Dipartimento per le politiche fiscali, rispetto al quale e' in corso il procedimento di approvazione e successiva emanazione del regolamento previsto dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999; Rilevato, peraltro, che lo stesso art. 26 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che la trasformazione del Ministero delle finanze possa avvenire anche in piu' fasi successive; Considerato che, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, e' tecnicamente possibile l'anticipata operativita' delle agenzie fiscali attraverso una necessaria disciplina transitoria conformativa delle modalita' e dei tempi della trasformazione del vigente sistema ordinamentale del Ministero delle finanze, sulla base dell'espressa previsione contenuta nei richiamati articoli 73 e 74 del piu' volte citato decreto legislativo n. 300 del 1999; Considerato che il ruolo speciale unico provvisorio, cui sono imputate tutte le risorse umane in atto utilizzate presso l'attuale complessiva struttura del Ministero delle finanze, costituisce condizione peculiare del processo di riforma, con la conseguenza che anche il contingente di personale inserito nell'attuale ruolo unico ad esaurimento del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 283 del 1998, deve essere opportunamente inserito nel predetto ruolo speciale, ad esclusione di quello assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in forza del citato decreto ministeriale 9 novembre 2000; Tenuto conto che, nelle more dell'attivazione del dipartimento per le politiche fiscali, si rende comunque necessario disciplinare le modalita' di trasferimento alle agenzie fiscali delle funzioni e delle risorse per il relativo funzionamento, nonche' taluni aspetti organizzativi di maggiore rilevanza; Ravvisata, inoltre, la necessita' ed opportunita' di razionalizzare l'assegnazione dei fondi individuati nei capitoli di spesa previsti nella legge di bilancio per il 2001, gia' attribuiti al Dipartimento per le politiche fiscali, in ragione della non contestuale attivazione dello stesso; Ribadito che, ai fini dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, e' necessaria l'approvazione del citato regolamento di cui al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Considerato, infine, che e' stata attivata la procedura di informazione e concentrazione con le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1. Operativita' e adempimenti delle agenzie fiscali 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonche' a deliberare gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operativita'.