IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre  1999  che  delega  le  funzioni  del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Considerato  che  nel  territorio  dei  comuni  di Favignana, Santa
Marina  Salina,  Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica per
effetto del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione
dell'art.  55,  comma  5,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e'
cessato  il  servizio  di  rifornimento idrico a mezzo navi cisterna,
gestito dal Ministero della difesa;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 gennaio  1999,  integrato  dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  31 marzo  1999 con cui e' stato dichiarato lo stato di
emergenza  nel  territorio  dei  comuni  di  Favignana,  Santa Marina
Salina,  Malfa,  Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato
al  31 dicembre  2001  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 16 giugno 2000;
  Viste  le  ordinanze  n.  2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio
1997,   n.  2914  del  12 gennaio  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n.
2994  del  29 luglio  1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  181  in  data  4 agosto  1999,  n. 3043 del
26 febbraio   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3061 del 30 giugno
2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 156 in data 6 luglio 2000;
  Vista  la  sentenza  n. 377/2000 con cui la Corte costituzionale ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del decreto legislativo
30 giugno  1998,  n.  244, ripristinando le competenze dello Stato in
materia  di  rifornimento  idrico per le isole minori delle regioni a
statuto speciale;
  Visto  l'esito  della riunione del 28 novembre 2000 tenutasi presso
il  Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
alla   presenza   di  rappresentanti  della  Regione  siciliana,  del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del Ministero della difesa e del Dipartimento della protezione civile
dalla  quale  e'  emersa la necessita', in ottemperanza al ripristino
delle  competenze dello Stato, della riorganizzazione delle procedure
per  il rifornimento idrico nelle isole minori senza le quali permane
la  condizione  di  straordinarieta'  per  cui e' stato dichiarato lo
stato di emergenza;
  Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto
l'impegno  a  promuovere  nel  piu'  breve tempo possibile e comunque
entro  il primo quadrimestre dell'anno 2001 l'emanazione di una norma
che,  tenuto conto delle motivazioni di cui alla sentenza n. 377/2000
della  Corte  costituzionale,  individui  i  soggetti  competenti per
l'espletamento  del servizio di approvvigionamento idrico delle isole
minori delle regioni a statuto speciale e che regolamenti l'attivita'
di  rifornimento  idrico  predetto  sia  sotto il profilo tecnico che
sotto  quello  amministrativo e finanziario, previa intesa in sede di
commissione  paritetica  Stato  regione  ai  sensi dell'art. 43 dello
statuto speciale della regione siciliana;
  Considerato  che  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo
propria la proposta avanzata dalla Regione siciliana di realizzare in
sinergia  con  le  amministrazioni dello Stato un programma integrato
sul  ciclo  delle  acque  per  le  isole  minori  ha,  nella predetta
riunione,  assunto  l'impegno entro lo stesso quadrimestre di avviare
parallelamente un ulteriore tavolo di concertazione;
  Considerato  che  si  rende  necessario  assicurare il rifornimento
idrico potabile alle popolazioni delle isole minori della Sicilia;
  Considerato  che  si rende necessario provvedere alla emanazione di
una  norma  transitoria  che  disciplini  la  materia  per il periodo
strettamente    necessario   alla   riattivazione   delle   procedure
tecnico-amministrative   e   finanziarie  di  competenza  statale  in
materia;
  Sentiti  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e la Regione
siciliana;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il Presidente della Regione siciliana prosegue fino al 30 aprile
2001  nella  funzione di Commissario delegato di cui all'ordinanza n.
2914  del  12 gennaio  1999  e successive modifiche ed integrazioni e
nella realizzazione degli interventi previsti nelle stesse ordinanze.