IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Considerato che nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica per effetto del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1999 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica, prorogato al 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000; Viste le ordinanze n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio 1997, n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 in data 6 luglio 2000; Vista la sentenza n. 377/2000 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 244, ripristinando le competenze dello Stato in materia di rifornimento idrico per le isole minori delle regioni a statuto speciale; Visto l'esito della riunione del 28 novembre 2000 tenutasi presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza di rappresentanti della Regione siciliana, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della difesa e del Dipartimento della protezione civile dalla quale e' emersa la necessita', in ottemperanza al ripristino delle competenze dello Stato, della riorganizzazione delle procedure per il rifornimento idrico nelle isole minori senza le quali permane la condizione di straordinarieta' per cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza; Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha assunto l'impegno a promuovere nel piu' breve tempo possibile e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno 2001 l'emanazione di una norma che, tenuto conto delle motivazioni di cui alla sentenza n. 377/2000 della Corte costituzionale, individui i soggetti competenti per l'espletamento del servizio di approvvigionamento idrico delle isole minori delle regioni a statuto speciale e che regolamenti l'attivita' di rifornimento idrico predetto sia sotto il profilo tecnico che sotto quello amministrativo e finanziario, previa intesa in sede di commissione paritetica Stato regione ai sensi dell'art. 43 dello statuto speciale della regione siciliana; Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo propria la proposta avanzata dalla Regione siciliana di realizzare in sinergia con le amministrazioni dello Stato un programma integrato sul ciclo delle acque per le isole minori ha, nella predetta riunione, assunto l'impegno entro lo stesso quadrimestre di avviare parallelamente un ulteriore tavolo di concertazione; Considerato che si rende necessario assicurare il rifornimento idrico potabile alle popolazioni delle isole minori della Sicilia; Considerato che si rende necessario provvedere alla emanazione di una norma transitoria che disciplini la materia per il periodo strettamente necessario alla riattivazione delle procedure tecnico-amministrative e finanziarie di competenza statale in materia; Sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Regione siciliana; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della Regione siciliana prosegue fino al 30 aprile 2001 nella funzione di Commissario delegato di cui all'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni e nella realizzazione degli interventi previsti nelle stesse ordinanze.