IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole e agroindustriali nazionali

  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato  dal  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  80, ed in
particolare dall'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione CEE n. 590/1999 con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della  Indicazione  geografica  protetta  "Zampone Modena" nel quadro
della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  -  legge comunitaria 1999 ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa  dall'Associazione industriali delle
carni  -  ASSICA,  dell'Istituto  nord  est  qualita'  -  INEQ  quale
organismo   privato   per   svolgere  attivita'  di  controllo  sulla
indicazione geografica protetta di che trattasi;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Considerato  che  l'Istituto  nord est qualita' - INEQ risulta gia'
iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati per le
Denominazioni  di  origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  Attestazione di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  "Istituto nord est qualita' - INEQ" con
sede  in  via Nazionale n. 33/35 - 33030 Villanova di San Daniele del
Friuli  (Udine),  iscritto  all'elenco  degli  organismi di controllo
privati   per   le   Denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le
Indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  Attestazione  di
specificita'  (STG)  istituito  presso  il  Ministero delle politiche
agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999,  e'  autorizzato,  ai  sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge  n.  526/1999,  a  espletare  le funzioni di controllo previste
dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la
indicazione  geografica  protetta  "Zampone  Modena",  registrata  in
ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 590/1999.