IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo
unico  delle  direttive  per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  alle  attivita'  produttive,  tra  le  quali quelle del
"settore   industria"   (attivita'   estrattive,  manifatturiere,  di
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica,  vapore e acqua
calda, delle costruzioni e di servizi reali);
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati
fissati,   dal   24 luglio   al   30 settembre   2000,   quest'ultimo
successivamente differito al 31 ottobre 2000 con decreto ministeriale
del  15 settembre  2000, i termini di presentazione delle domande del
bando  relativo  al "settore industria" per l'anno 2000 dei programmi
di  investimento  diversi  dai  "grandi  progetti" delle sole regioni
dell'obiettivo 1;
  Visto  l'art.  6,  comma  2,  del  predetto decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e integrazioni che prevede che le
banche  concessionarie  inviino  le  risultanze  istruttorie  tra  il
sessantesimo  ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine
finale  di presentazione delle domande e, pertanto, per il richiamato
bando, entro il 29 gennaio 2001;
  Vista  la  nota  dell'Associazione  bancaria  italiana con la quale
viene   richiesta   la   proroga   del  suddetto  termine  finale  in
considerazione  dell'elevato  numero  di  domande  pervenute  e delle
novita'  recentemente  introdotte  nella normativa che hanno riflesso
nell'attivita' istruttoria;
  Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;
  Considerato   che   l'art.  6,  comma  3-bis,  del  citato  decreto
ministeriale  n.  527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni
prevede   che   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, tenuto conto del numero di domande presentate ed al
fine   di   garantire  la  migliore  funzionalita'  degli  interventi
agevolati, possa prorogare, per non piu' di trenta giorni, il termine
finale di invio delle risultanze istruttorie;
  Ritenuto  pertanto  di  accogliere la richiesta di proroga avanzata
dall'Associazione  bancaria  italiana  anche al fine di assicurare in
via  prioritaria  lo  svolgimento  dell'attivita' istruttoria in modo
puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  termine  finale  di  invio  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  da  parte delle banche concessionarie
degli  accertamenti  istruttori  relativi  alle domande del bando del
"settore  industria"  per  l'anno  2000 dei programmi di investimento
diversi  dai  "grandi  progetti" delle sole regioni dell'obiettivo 1,
gia' fissato al 29 gennaio 2001, e' prorogato al 28 febbraio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Letta