IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ed in particolare l'art. 9, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, sentita la Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'ambito della Rete nazionale di gasdotti; Viste le proprie note in data 4 agosto 2000 con le quali e' stato trasmesso lo schema di decreto da emanare ai sensi dell'art. 9 sopra citato alla Presidenza del Consiglio - segreteria Conferenza unificata e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per l'acquisizione del previsto parere; Vista la delibera n. 186 del 12 ottobre 2000 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, trasmessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 ottobre 2000, con la quale, nel condividere l'impostazione generale dello schema di decreto e i criteri funzionali di tipo tecnico su cui esso e' basato, sono state al contempo formulate alcune osservazioni e proposte di modifica dello schema stesso; Ritenuto di condividere le proposte di modifica formulate nella delibera sopra citata, salvo l'inclusione nella Rete nazionale dei gasdotti connessi alle centrali termoelettriche oltre la soglia di prelievo di 0,5 miliardi di metri cubi annui, ritenendo che, in prima applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000, relativamente alle centrali indicate nella delibera sopra citata, siano sufficienti, per assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza della Rete nazionale in caso di criticita' del sistema del gas, le misure che saranno indicate nei codici di Rete di cui all'art. 24, comma 5, del decreto sopra citato e le misure di cui all'art. 28 del decreto stesso; Visto l'art. 37 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Sentita la Conferenza unificata, la quale, nella riunione del 21 dicembre 2000 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto; Visto il programma quadro per la metanizzazione della Sardegna e lo studio di prefattibilita' del progetto di metanizzazione della stessa regione predisposto a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che potra' essere adeguatamente considerato in sede di aggiornamento del presente decreto; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'ambito della Rete nazionale di gasdotti.