IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  ed  in
particolare  l'art. 9, che stabilisce che il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  determina, sentita la Conferenza
unificata  e  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, l'ambito
della Rete nazionale di gasdotti;
  Viste  le  proprie note in data 4 agosto 2000 con le quali e' stato
trasmesso  lo schema di decreto da emanare ai sensi dell'art. 9 sopra
citato   alla   Presidenza  del  Consiglio  -  segreteria  Conferenza
unificata  e  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, per
l'acquisizione del previsto parere;
  Vista  la  delibera  n.  186 del 12 ottobre 2000 dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas, trasmessa al Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  in  data 19 ottobre 2000, con la
quale,  nel  condividere  l'impostazione  generale  dello  schema  di
decreto e i criteri funzionali di tipo tecnico su cui esso e' basato,
sono  state  al  contempo formulate alcune osservazioni e proposte di
modifica dello schema stesso;
  Ritenuto  di  condividere  le  proposte di modifica formulate nella
delibera  sopra  citata,  salvo l'inclusione nella Rete nazionale dei
gasdotti  connessi  alle  centrali termoelettriche oltre la soglia di
prelievo di 0,5 miliardi di metri cubi annui, ritenendo che, in prima
applicazione  dell'art.  9  del  decreto legislativo n. 164 del 2000,
relativamente  alle  centrali  indicate  nella delibera sopra citata,
siano sufficienti, per assicurare il mantenimento delle condizioni di
sicurezza  della Rete nazionale in caso di criticita' del sistema del
gas,  le  misure  che  saranno  indicate  nei  codici  di Rete di cui
all'art.  24,  comma  5,  del decreto sopra citato e le misure di cui
all'art. 28 del decreto stesso;
  Visto l'art. 37 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  Sentita  la  Conferenza  unificata,  la  quale,  nella riunione del
21 dicembre 2000 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto;
  Visto il programma quadro per la metanizzazione della Sardegna e lo
studio di prefattibilita' del progetto di metanizzazione della stessa
regione  predisposto  a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  che  potra'  essere  adeguatamente
considerato in sede di aggiornamento del presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo  23 maggio 2000, n. 164, l'ambito della Rete nazionale di
gasdotti.