IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  22 giugno  1990,  n.  164,  recante  norme  sulla
composizione  ed i compiti della Commissione nazionale per la parita'
e le pari opportunita' tra uomo e donna;
  Vista  la  legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia
di   investimenti",   ed  in  particolare  l'art.  1  concernente  la
costituzione    di   nuclei   di   valutazione   di   supporto   alla
programmazione,   alla   valutazione   ed   al   monitoraggio   degli
investimenti pubblici;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile
2000  ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 aprile  2000,  con  i  quali  la  dott.ssa Katia Bellillo e' stata
nominata   Ministro  senza  portafoglio  con  incarico  per  le  pari
opportunita';
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni al predetto Ministro
senza portafoglio;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405
del  28 ottobre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  28 novembre  1997  -  Regolamento  recante
istituzione   ed   organizzazione   del   Dipartimento  per  le  pari
opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
5 ottobre  1998,  che  fissa  il  contingente massimo della dotazione
organica del Dipartimento per le pari opportunita';
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
19 febbraio   1994,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del 10 marzo 1994, recante la istituzione della
segreteria  della  Commissione  nazionale  per  la  parita' e le pari
opportunita'  tra uomo e donna, nell'ambito del segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 aprile  1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  18 maggio  1995, recante l'ampliamento del contingente
della dotazione organica della Commissione nazionale per la parita' e
le pari opportunita' tra uomo e donna;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  1, 2 e 3, del predetto
decreto  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei
Ministri  individua,  con propri decreti, le aree funzionali omogenee
da  affidare  alle  strutture  in  cui  si  articola  il segretariato
generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per
tali   strutture  e  per  quelle  di  cui  si  avvalgono  Ministri  o
Sottosegretari  di  Stato  da  lui  delegati, il numero massimo degli
uffici   e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna  delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del segretariato
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
23 dicembre   e   30 dicembre   1999,   che   hanno   rispettivamente
disciplinato   l'autonoma  gestione  finanziaria  e  contabile  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri ed approvato il bilancio della
gestione finanziaria della medesima Presidenza per l'anno 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 agosto  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  10 agosto  2000,  con  il  quale  e'  stato  da ultimo
disciplinato  l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  18  del  sopracitato  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, con il quale
vengono  indicati  i compiti del Dipartimento delle pari opportunita'
quale  struttura  di  supporto del Governo in materia di promozione e
coordinamento  delle  politiche  di  pari  opportunita'  ed il numero
massimo delle relative articolazioni dirigenziali;
  Considerato  che,  il  medesimo precitato art. 18, comma 2, prevede
che  la  segreteria  della  Commissione nazionale per la parita' e le
pari opportunita' tra uomo e donna opera presso il Dipartimento delle
pari opportunita';
  Ravvisata  la necessita' di procedere alla riorganizzazione interna
delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla
normativa sopra richiamata;
  Considerato  che, il presente provvedimento non riguarda gli uffici
di diretta collaborazione di cui all'art. 8 del precitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Competenze
  1.  Il Dipartimento per le pari opportunita' istituito, nell'ambito
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con il decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997 ed
individuato  tra  le  strutture  generali  della  medesima Presidenza
dall'art.  2,  comma  1,  lettera  g), del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  4 agosto  2000,  citati entrambi nelle
premesse, provvede agli adempimenti riguardanti:
    a) l'indirizzo,  la  proposta e il coordinamento delle iniziative
normative  e  amministrative  in  tutte  le  materie  attinenti  alla
progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunita';
    b) l'acquisizione   e  l'organizzazione  di  informazioni,  anche
attraverso la costituzione di banche dati, nonche' la promozione e il
coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo,
di formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari
opportunita';
    c) l'adozione  e il coordinamento delle iniziative di studio e di
elaborazione  progettuale  inerenti  le problematiche della parita' e
delle pari opportunita';
    d) la  definizione  di nuove politiche di intervento, di studio e
di  promozione  di  progetti  ed iniziative, nonche' di coordinamento
delle  iniziative  delle  amministrazioni e degli altri enti pubblici
nelle materie della parita' e delle pari opportunita';
    e) l'indirizzo  e il coordinamento delle amministrazioni centrali
e  locali  competenti,  al  fine di assicurare la corretta attuazione
delle  normative e degli orientamenti governativi nelle materie della
parita' e delle pari opportunita';
    f) la  promozione  delle necessarie verifiche in materia da parte
delle  amministrazioni  competenti, anche ai fini della richiesta, in
casi  di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame
di   particolari   provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,
lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    g) l'adozione  delle  iniziative  finalizzate alla prospettazione
della  posizione  nazionale  nel  processo normativo comunitario e di
quelle   necessarie  all'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  ai
principi  ed  alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento
ed  il  monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed
utilizzazione  dei  fondi  strutturali  europei  in  materia  di pari
opportunita';
    h) la   cura   dei   rapporti  con  le  amministrazioni  statali,
regionali,  locali,  nonche' con gli organismi operanti in materia di
parita'   e   di  pari  opportunita'  in  Italia  e  all'estero,  con
particolare  riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale
delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;
    i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del
Governo  italiano,  in  materia,  nei  rapporti  internazionali  e in
organismi  nazionali e internazionali, anche mediante la designazione
di rappresentanti;
    l) l'organizzazione  ed  il  funzionamento della segreteria della
Commissione  nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e  donna,  disciplinata  dalla  legge  22 giugno 1990, n. 164, citata
nelle premesse.
  2.  Il  Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli
affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti
strumentali  all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita
o  delegata al Ministro per le pari opportunita', all'attivita' degli
organi   collegiali   operanti  presso  il  Dipartimento  nonche'  al
necessario  coordinamento  delle  attivita'  svolte dalla Commissione
nazionale  per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di
cui  alla  legge  22 giugno  1990,  n.  164,  e  degli  altri  organi
collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita'.
  3.  Il  Dipartimento  provvede,  altresi',  alle  relazioni  con il
pubblico  ed  a  tutte  le  richieste  di  informazioni relative alla
materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'.