IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti", ed in particolare l'art. 1 concernente la costituzione di nuclei di valutazione di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici; Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, con i quali la dott.ssa Katia Bellillo e' stata nominata Ministro senza portafoglio con incarico per le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 maggio 2000, concernente la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 1997 - Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 1998, che fissa il contingente massimo della dotazione organica del Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 1994, recante la istituzione della segreteria della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 maggio 1995, recante l'ampliamento del contingente della dotazione organica della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretariato generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre e 30 dicembre 1999, che hanno rispettivamente disciplinato l'autonoma gestione finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvato il bilancio della gestione finanziaria della medesima Presidenza per l'anno 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2000, con il quale e' stato da ultimo disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto, in particolare, l'art. 18 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, con il quale vengono indicati i compiti del Dipartimento delle pari opportunita' quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' ed il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali; Considerato che, il medesimo precitato art. 18, comma 2, prevede che la segreteria della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna opera presso il Dipartimento delle pari opportunita'; Ravvisata la necessita' di procedere alla riorganizzazione interna delle strutture dipartimentali, alla stregua di quanto previsto dalla normativa sopra richiamata; Considerato che, il presente provvedimento non riguarda gli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 8 del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000; Decreta: Art. 1. Competenze 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 405 del 28 ottobre 1997 ed individuato tra le strutture generali della medesima Presidenza dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000, citati entrambi nelle premesse, provvede agli adempimenti riguardanti: a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunita'; b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonche' la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parita' e delle pari opportunita'; d) la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonche' di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parita' e delle pari opportunita'; f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) l'adozione delle iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei in materia di pari opportunita'; h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in materia di parita' e di pari opportunita' in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE; i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti; l) l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, citata nelle premesse. 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunita', all'attivita' degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonche' al necessario coordinamento delle attivita' svolte dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e degli altri organi collegiali operanti in materia di parita' e di pari opportunita'. 3. Il Dipartimento provvede, altresi', alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunita'.