IL DIRETTORE GENERALE
                      per le politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista  la domanda presentata dal Consorzio tutela Pane di Altamura,
con  sede  in  Altamura  (Bari),  intesa ad ottenere la registrazione
della  denominazione  "Pane  di  Altamura",  ai sensi dell'art. 5 del
citato   regolamento   n.  2081/92,  come  denominazione  di  origine
protetta;
  Vista  la  nota  prot.  n. 62150 del 13 giugno 2000 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
predetta  domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento sopra
citato, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta
domanda  di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a
sostegno della stessa;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio tutela Pane di Altamura
intesa   ad   ottenere  la  protezione  a  titolo  transitorio  della
denominazione  "Pane  di  Altamura" ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra richiamato, indicando quale
organismo privato autorizzato al controllo BIOAGRICOOP, S.c.r.l., via
Fucini n. 10 - 40033 Casalecchio del Reno (Bologna), ed espressamente
esonerando  lo  Stato  italiano e presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata domanda
di   registrazione  della  denominazione  "Pane  di  Altamura",  come
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo transitorio
faranno uso;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  "Pane di
Altamura"  come  denominazione  di  origine  protetta,  in attesa che
l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in
argomento;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in accoglimento della domanda avanzata dal soggetto sopra citato
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione  "Pane  di  Altamura" secondo il disciplinare di
produzione  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 69 del 23 marzo 2000, come integrato
dal  comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  - serie generale - n. 190 del 16 agosto 2000, in attesa che
il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione "Pane di Altamura".