IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608 in particolare
l'art. 4, comma 21 e 1'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25 punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393;
  Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78 convertito, con modificaizoni, nella legge 5 giugno 1998,
n. 176;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  l'art.  1, comma 6, lettera c) del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Viste  la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica  - del 26 gennaio 1996, registrato
alla  Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio
n.  62,  con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito, con
modificazioni nella legge n. 608/1996;
  Vista   l'istanza  presentata  dalla  S.p.a.  Fintecna  S.p.a.  (ex
Iritecna  -  Nuova Mecfond - F.M.I.), con la quale e' stata richiesta
la    concesione    del   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria,  con  decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai
sensi  della  citata  legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e
gestiti  dalle  aziende  in  questione  o  posti in essere in base al
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. l, della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma
6,  lettera c), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore
dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b),
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' l'art. 1, comma 6, letera c)
del   decreto-legge   24 novembre   2000,  n.  346,  e  prorogata  la
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con  decreto  ministeriale  del  9 ottobre  1996, con
effetto  dal  1o aprile  1996,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla S.p.a. Fintecna S.p.a. (ex Iritecna - Nuova Mecfond
-  F.M.I.),  con  sede  in Roma, unita' di Napoli per un massimo di 6
unita'  lavorative  per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre
2001.