IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare
l'art. 4, comma 21 e 1'art. 9, comma 25, punto b);
  Visto  il  decreto  ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b);
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile, n.
78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  l'art. 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 346;
  Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Viste  la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica  - del 26 gennaio 1996, registrato
alla  Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio
n.  62,  con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito, con
modificazioni nella legge n. 608/1996;
  Vista  l'istanza  presentata dalla S.p.a. So.Fi.Pa, con la quale e'
stata   richiesta  la  concesione  del  trattamento  di  integrazione
salariale  straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996,   ai   sensi  della  citata  legge  n.  608/1996  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  protocolli  d'intesa  o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e
gestiti  dalle  aziende  in  questione  o  posti in essere in base al
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di cui all'art. l, della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario  di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma
6,  lettera c), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore
dei lavoratori interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b,
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' l'art. 1, comma 6, lettera c),
del   decreto-legge   24 novembre  2000,  n.  346,  e'  prorogata  la
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
gia'  disposta  con  decreto  ministeriale  del 26 febbraio 1999, con
effetto  dal  5  aprile  1998,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla S.p.a. So.Fi.Pa., con sede in Roma, unita' di Torre
Annunziata  (Napoli),  per  un  massimo di 2 unita' lavorative per il
periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.