L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita  e  le  successive  disposizioni modificative ed integrative; in
particolare,  l'art.  37,  comma  4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della
vigilanza  prudenziale  nel  settore assicurativo ed, in particolare,
l'art.   4   concernente  le  disposizioni  applicabili  al  collegio
sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 maggio 1988, di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'   assicurativa   nei  rami  I  e  V  e
riassicurativa  nel  ramo  I  di cui al punto A) della tabella di cui
all'allegato   I  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,
rilasciata  alla  Nationale  Suisse  Vita  -  Compagnia  italiana  di
assicurazioni  S.p.a.,  con sede in San Donato Milanese (Milano), via
XXV Aprile n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la delibera assunta in data 19 dicembre 2000, dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Nationale Suisse Vita - Compagnia
italiana  di  assicurazioni  S.p.a.  che  ha  approvato  le modifiche
apportate agli articoli 6 e16 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale
Suisse Vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in
San  Donato  Milanese  (Milano),  con  le  modifiche  apportate  agli
articoli:
                              "Art. 6.
                      Capitale sociale - Azioni

  Nuova  determinazione  del  capitale  sociale  in  euro: 5.200.000,
diviso  in  n.  10.000.000  azioni da euro 0,52 cadauna (in luogo del
precedente ammontare pari a L. 10.000.000.000 diviso in n. 10.000.000
azioni   da  L. 1.000  cadauna)  [aumento  gratuito,  ai  fini  della
conversione  in  euro,  del  capitale  sociale da L. 10.000.000.000 a
L. 10.068.604.000  mediante aumento del valore nominale delle azioni,
con   utilizzo   di   "Utili   portati  a  nuovo"  per  l'importo  di
L. 68.604.000.  Conversione del predetto capitale cosi' aumentato, in
euro  5.200.000, nonche' del valore nominale unitario delle azioni in
euro 0,52].".
                              "Art. 16.
                         Collegio sindacale

  Riformulazione  dell'articolo in materia di composizione, nomina ed
attribuzioni del collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria nomina il
collegio sindacale, formato da tre sindaci effettivi e due supplenti,
le  cui  attribuzioni  e doveri sono stabiliti dalla legge" (in luogo
della  precedente  previsione  statutaria:  "Il collegio sindacale e'
composto  di  tre  sindaci  effettivi  e  due  supplenti. Il collegio
sindacale e' nominato ed opera a norma degli articoli 2397 e seguenti
del codice civile e delle leggi speciali").
  Nuova disciplina in materia di:
      a) nomina del presidente del collegio sindacale;
      b) cause di ineleggibilita', decadenza e limiti al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale;
      c) durata  in  carica e rieleggibilita' dei membri del collegio
sindacale;
      d) determinazione  del  compenso  annuo  per  i  sindaci  e del
diritto  al  rimborso  delle  spese sostenute dai membri del collegio
sindacale nell'esercizio delle loro funzioni;
      e) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli
amministratori   cui   sono   state   conferite   cariche  o  poteri,
sull'attivita'   svolta   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate dalla societa' o
dalle  societa'  controllate  ed, in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interessi: modalita'.".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 marzo 2001
                                             Il presidente: Manghetti