IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato
dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110;
  Vista  la decisione 97/534/CE della Commissione del 30 luglio 1997,
modificata  dalla  decisione  98/745/CE del Consiglio, riguardante il
divieto  di  utilizzo  di  materiale a rischio per quanto concerne le
encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  Vista   la   linea   guida   congiunta  CVMP/CPMP  "EMEA/410/01"  -
Revisione febbraio 2001, concernente la minimizzazione del rischio di
trasmissione  degli  agenti  che  causano l'encefalopatia spongiforme
animale,   con   particolare  riguardo  alle  categorie  I  e  II  di
classificazione dei tessuti basate sul livello di infettivita';
  Considerata la pericolosita' dell'utilizzo di materiali provenienti
da  ruminanti  e  appartenenti  alle  categorie  sopra  citate  nella
preparazione  di  medicinali  veterinari  destinati a tutte le specie
animali;
  Sentito  il  parere della commissione consultiva per l'accertamento
dei  requisiti tecnici del farmaco veterinario circa la necessita' di
procedere  alla  sospensione dell'autorizzazione alla fabbricazione e
all'immissione  in commercio di medicinali veterinari per i quali sia
previsto   l'impiego   di  materiali  a  rischio,  appartenenti  alle
categorie sopra indicate, in una delle fasi della fabbricazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Nelle  more  dell'attuazione  delle  misure  finalizzate  alla
minimizzazione  del  rischio  della  trasmissione delle encefalopatie
spongiformi  trasmissibili (TSE) di cui alla linea guida EMEA/410/01,
e'   vietato  l'impiego  di  materiali  provenienti  da  ruminanti  e
appartenenti alle categorie di cui all'allegato I in tutte le fasi di
fabbricazione  dei  medicinali  veterinari  e dei prodotti omeopatici
destinati  a  tutte  le specie animali nonche' la commercializzazione
dei medesimi gia' fabbricati con detti materiali.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 14 marzo 2001
                                                Il Ministro: Veronesi