IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso che:
    il  Comitato  istituzionale dell'Autorita' di Bacino ha adottato,
con  delibera  n.  1/2001,  il  progetto  di  Piano  stralcio  per la
sicurezza  idraulica  del  medio  e  basso  corso  del  fiume  Piave,
costituito  dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi
elaborati cartografici;
    tale   progetto   di   Piano   stralcio   ha   individuato  nella
realizzazione  di sistemi di casse d'espansione in localita' Ponte di
Piave,  Grave  di  Ciano, Spresiano, Papadopoli e nella ricalibratura
dell'alveo nel tratto San Dona' di Piave-mare, i possibili interventi
necessari  alla messa in sicurezza dei territori costituenti il medio
e basso corso del bacino;
    tale progetto di Piano stralcio ha conseguentemente delimitato le
aree  sulle  quali,  ai  sensi dell'art. 4 delle Norme di attuazione,
sono previste compatibilita' di utilizzazione del territorio, nonche'
prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al
bacino idrografico;
  Considerato:
    che  le  previste  casse  di  espansione,  nonche'  le  opere  di
ricalibratura  atte  a  garantire  la sicurezza idraulica del medio e
basso  corso  del  Piave,  interessano  una vasta area compresa tra i
corpi arginali, principali e secondari;
    che conseguentemente e' necessario salvaguardare la funzionalita'
idraulica  delle  aree  golenali  del  fiume  Piave, che, per la loro
stessa  natura,  sono  soggette  ad  elevate  condizioni  di  rischio
idraulico;
    che  tali  ambiti  di  pertinenza fluviale devono pertanto essere
preservati   mediante   azioni  rivolte  ad  inibire  i  processi  di
urbanizzazione    ed   antropizzazione   finora   sviluppatisi,   per
"innescare" invece la graduale de-antropizzazione delle aree golenali
stesse, mediante incentivazioni economiche e finanziarie;
    che  solo  sulla  base  dei  progetti  esecutivi  sara' possibile
determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione
dei manufatti previsti dal progetto di Piano;
    che  e'  necessario  ed opportuno evitare che opere od interventi
antropici   possano   compromettere  il  raggiungimento  degli  scopi
concretamente  perseguiti  dal Piano stralcio in itinere, nonche' gli
obiettivi  di  tutela  del  suolo  e  dell'assetto  idrogeologico  ed
ambientale  del territorio del bacino idrografico del Piave, indicati
dalla legge n. 183/1989;
    che la valenza di priorita' funzionale di obiettivi, programmi ed
interventi  di  cui alla "parte IV - Fase programmatica" del progetto
di Piano stralcio;
    che  in  relazione  a quanto previsto dalla delibera del Comitato
istituzionale n. 1 del 5 febbraio 2001, nonche' ai sensi dell'art. 4,
comma  1,  delle  Norme  di attuazione del progetto di Piano, le aree
comprese  all'interno  o  in  fregio dei corpi arginali, di qualsiasi
categoria,  nonche' le aree interessate dagli interventi previsti dal
progetto  di  Piano,  e'  opportuno siano sottoposte immediatamente a
vincolo,  attraverso  l'adozione  di  misure  di  salvaguardia,  come
previsto  dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398,  cosi'  come  modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al
fine  di  evitare  il  configurarsi di situazioni contrastanti con le
previsioni di piano;
  Visto   l'art.  17,  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  cosi'  come
modificato dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo
cui  "in  attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorita',
tramite  il  Comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia",
che   sono   immediatamente  vincolanti  e  restano  in  vigore  fino
all'approvazione  del  Piano  di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni;
  Visto  l'art.  17,  comma  6-ter, legge 18 maggio 1989, n. 183, che
consente,  peraltro,  l'adozione  di  opportune  misure  inibitorie e
cautelative  in  relazione  agli  aspetti  non  ancora  compiutamente
disciplinati;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  12 ottobre  2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365;
  Visto  il  parere  n. 28 espresso dal Comitato tecnico nella seduta
del  20 dicembre  2000,  che  ha  ritenuto  necessario  ed  opportuno
prevedere misure di salvaguardia, come disposto dall'art. 1, comma 4,
delle  Norme  di  attuazione  del  progetto  di  Piano  approvato con
delibera n. 1/2001;
  Visti  gli  articoli n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 delle
Norme  di  attuazione  del progetto di Piano stralcio della sicurezza
idraulica  del  medio  e  basso bacino del fiume Piave, approvato con
delibera n. 1/2001;
  Richiamato  nel merito l'art. 1, comma 4, delle Norme di attuazione
del  progetto  di  Piano per la sicurezza idraulica del medio e basso
corso del Piave;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Obiettivi delle norme di salvaguardia
  Allo  scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati
nelle   premesse   e  ai  fini  della  sicurezza  idraulica  e  della
prevenzione  del  rischio  idraulico  del  territorio  del bacino del
Piave,  in  conformita'  alle  prescrizioni  del  "Progetto  di Piano
stralcio  per  la  sicurezza  idraulica  del  medio e basso corso del
Piave"   adottato   con   delibera   n.  1/2001  il  5 febbraio  2001
costituiscono  norme  di  salvaguardia gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11,  12,  13,  14  e  15,  delle "Norme di attuazione del progetto di
piano",   di  cui  al  paragrafo  4.2  della  relazione  e  riportati
nell'allegato 1 che e' parte integrante della presente delibera.