LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
prevede  che  Governo,  regioni  e  province  autonome di Trento e di
Bolzano,  in  attuazione  del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento   di   obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed
efficacia  dell'azione  amministrativa,  possano concludere in questa
Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
  Visto l'art. 3-octies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive modifiche ed integrazioni, che dispone
che,  con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro  della solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di
parametri  e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di
cui  all'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i
profili professionali dell'area socio-sanitaria;
  Visto  il  comma  5 del richiamato art. 3-octies che prevede che le
figure  professionali  operanti  nell'area  socio-sanitaria a elevata
integrazione  sanitaria,  da  formare  in corsi a cura delle regioni,
siano  individuate  con  regolamento  del  Ministro  della sanita' di
concerto  con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita questa
Conferenza e siano definiti i relativi ordinamenti didattici;
  Visto  il  decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale con il quale,
in  conformita' ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata (rep.
atti   n.   ....),   e'  stata  individuata  la  figura,  il  profilo
professionale  e  l'ordinamento  didattico  dei  corsi  di formazione
dell'operatore socio-sanitario;
  Considerato  che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella
adunanza  del  21 settembre  2000,  ha  deliberato di sospendere ogni
pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenuta
la  non  manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere,
di  questioni  di  legittimita'  costituzionale in relazione all'art.
3-octies,  comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992 e
successive modificazioni;
  Vista  la  proposta  di  accordo trasmessa con nota del 15 febbraio
2001  dal Ministero della sanita' che, in pari data, e' stata inviata
alle  regioni  e province autonome, con il quale si propone in attesa
della   decisione   della   Corte   costituzionale,   che  la  figura
dell'operatore   socio-sanitario  e  il  relativo  ordinamento  siano
individuati  tramite  un accordo tra i Ministri della sanita' e della
solidarieta' sociale e le regioni e province autonome;
  Vista  la  nota  del  15 febbraio con la quale la regione Veneto, a
nome  del  coordinamento  tecnico  interregionale dell'area sanita' e
servizi  sociali,  ha  avanzato  alcune richieste di emendamento alla
proposta  di  accordo,  precisando  che in caso di accoglimento delle
stesse, da parte delle regioni, si intendeva reso il parere a livello
tecnico;
  Vista  la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Ministero della
sanita',   a   cui   sono   state  inoltrate  le  suddette  richieste
emendamentive  avanzate  dalle  regioni,  ha  comunicato di non avere
rilievi da formulare in merito;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano;

                              Sancisce
il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per la
sanita',  il  Ministro  per  la solidarieta' sociale, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Ritenuto  non  piu'  differibile  la  istituzione  di una specifica
figura  di operatore socio-sanitario che svolga attivita' indirizzata
a  soddisfare  i  bisogni  primari  della  persona, nell'ambito delle
proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario,
ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;
  Considerata  la conseguente necessita' di attivare immediatamente i
relativi corsi di formazione;
  Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale,
la  disciplina  sulla  figura  di  detto  operatore  e  sul  relativo
ordinamento  possa  essere adottata tramite un accordo fra i Ministri
della sanita' e della solidarieta' sociale e le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Ritenuto,  in  attesa  della  decisione  della Corte costituzionale
sulle  questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Corte
dei  conti  con ordinanza n. 3/2000 in merito al decreto del Ministro
della  sanita' di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale
18 febbraio  2000,  concernente  la individuazione della figura e del
relativo  profilo  professionale  dell'operatore socio-sanitario e la
definizione   dell'ordinamento   didattico,   necessario  ed  urgente
attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario, restando
impregiudicate    le    ulteriori   autonome   determinazioni   delle
amministrazioni   interessate  a  seguito  ed  in  conformita'  della
sentenza della Corte costituzionale;
  Convengono quanto segue:
    in  attesa  della  decisione  della  Corte  costituzionale  sulla
legittimita'    costituzionale   dell'art.   3-octies   del   decreto
legislativo  n.  502  del  1992  e  successive  modificazioni,  e con
salvezza  delle ulteriori autonome determinazioni dello Stato e delle
regioni  a  seguito  ed  in  conformita'  alla  sentenza  della Corte
costituzionale,  la  figura,  il profilo professionale ed il relativo
ordinamento    didattico    dell'operatore    socio-sanitario   sono,
provvisoriamente,  disciplinati  in  conformita'  ai  contenuti degli
articoli  da  1  a  13  del  decreto  del  Ministro della sanita', di
concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta' sociale, 18 febbraio
2000,  e  relativi  allegati,  con  la  precisazione che il contenuto
dell'art. 12 va modificato al comma 3 e comma 4, nel testo che qui di
seguito si riproduce:
                               Art. 1.
                          Figura e profilo
  1. E' individuata la figura dell'operatore socio-sanitario.
  2.L'operatore   socio-sanitario   e'  l'operatore  che,  a  seguito
dell'attestato  di  qualifica  conseguito  al  termine  di  specifica
formazione professionale, svolge attivita' indirizzata a:
    a) soddisfare  i bisogni primari della persona, nell'ambito delle
proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
    b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.