IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 3, comma 1, 2 e 4, stabilisce che l'attivita' d'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale dai predetti Paesi; Decreta: Art. 1. Campo d'applicazione 1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in relazione ad ogni singola richiesta d'importazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica: a) il possesso da parte del soggetto richiedente di capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto d'importazione; b) le informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale; c) l'affidabilita' dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto; d) la disponibilita' di stoccaggio strategico; e) la capacita' e l'intendimento del soggetto richiedente, mediante opportuni piani d'investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture d'approvvigionamento, di trasporto, di distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori. 2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 3, gli obblighi previsti dal presente decreto si applicano limitatamente alla quota di gas naturale proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, determinata con le modalita' indicate nello stesso comma.