IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
3,  comma  1, 2 e 4, stabilisce che l'attivita' d'importazione di gas
naturale  prodotto  in  Paesi  non appartenenti all'Unione europea e'
soggetta   ad   autorizzazione   del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Ritenuto  opportuno  stabilire  e pubblicare, ai sensi dell'art. 29
dello  stesso  decreto,  i  criteri obiettivi e non discriminatori in
base    ai   quali   avviene   il   rilascio   delle   autorizzazioni
all'importazione di gas naturale dai predetti Paesi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo d'applicazione
  1.  Il  presente  decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai
fini   del   rilascio  dell'autorizzazione  all'importazione  di  gas
naturale  prodotto  in  Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai
sensi  dell'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n.  164,  in  relazione  ad ogni singola richiesta d'importazione, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica:
    a) il  possesso  da  parte  del soggetto richiedente di capacita'
tecniche e finanziarie adeguate al progetto d'importazione;
    b) le  informazioni  e  garanzie  circa  la  provenienza  del gas
naturale;
    c) l'affidabilita'  dell'approvvigionamento,  degli  impianti  di
coltivazione e del sistema di trasporto;
    d) la disponibilita' di stoccaggio strategico;
    e) la   capacita'  e  l'intendimento  del  soggetto  richiedente,
mediante opportuni piani d'investimento, di contribuire allo sviluppo
o   alla   sicurezza   del   sistema  nazionale  del  gas  attraverso
infrastrutture  d'approvvigionamento, di trasporto, di distribuzione,
o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.
  2.  Nei  casi di cui all'art. 4, comma 3, gli obblighi previsti dal
presente  decreto  si  applicano  limitatamente  alla  quota  di  gas
naturale  proveniente  da  Paesi non appartenenti all'Unione europea,
determinata con le modalita' indicate nello stesso comma.