IL DIRIGENTE GENERALE
            del Dipartimento delle professioni sanitarie,
            delle risorse umane e tecnologiche in sanita'
          e dell'assistenza sanitaria di competenza statale
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Dumencic Dora ha chiesto il
riconoscimento   del  titolo  di  medicinska  sestra,  conseguito  in
Croazia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
Infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione del 27 marzo 2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il titolo di medicinska sestra, rilasciato il 1992 dal Centro di
istruzione  sanitario  "Mirko  Lenac"  di  Fiume alla sig.ra Dumencic
Dora,  nata  a  Mali  Losinj  (Croazia)  il  giorno 21 aprile 1967 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
"Infermiere".
  2.  La sig.ra Dumencic Dora e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere,
previa   iscrizione   al   collegio   professionale  territorialmente
competente  ed  accertamento  da  parte  del  collegio  stesso  della
conoscenza  della  lingua  italiana e delle speciali disposizioni che
regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 aprile 2001
                                         Il dirigente generale: D'Ari