IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la disciplina delle
attivita'   trasfusionali   relative  al  sangue  umano  ed  ai  suoi
componenti  e  per  la  produzione di plasmaderivati, con particolare
riguardo rispettivamente:
    al  relativo  art.  20,  comma 3, ove e' previsto che il Servizio
trasfusionale   militare   cooperi  con  le  strutture  del  Servizio
sanitario  nazionale  (S.S.N.),  della Croce rossa italiana (C.R.I.),
del  Ministero  dell'interno, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile al fine di costituire, in relazione alle previsioni
delle
necessita'   trasfusionali   per   le  situazioni  di  emergenza,  il
mantenimento di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati;
    al  relativo art. 20, comma 5, che prevede la stipula di apposita
convenzione  tra  il  Ministero  della  sanita'  e il Ministero della
difesa, in cui vengono definite:
      a) le modalita' della donazione di sangue da parte dei militari
di  leva  presso  le  caserme  e  le strutture del Servizio sanitario
nazionale;
      b)  le modalita' di scambio del plasma e dei plasmaderivati tra
Servizio sanitario nazionale e servizio trasfusionale militare;
  Visto   il   decreto  ministeriale  25  gennaio  2001,  concernente
"Caratteristiche  e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e di
emoderivati", e sue successive modificazioni;
  Visto   il   decreto  ministeriale  26  gennaio  2001,  concernente
"Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
e di emoderivati", e sue successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 giugno 1992, recante "Norme sul
servizio trasfusionale militare" ed in particolare l'art. 3, comma 2,
ove  e'  previsto  che  l'ufficio  di  direzione  e coordinamento del
Servizio  trasfusionale  militare  stipuli convenzioni con le regioni
che  ne  facciano  richiesta,  per  disciplinare  le  modalita' delle
donazioni  di  sangue  da parte dei militari a favore delle strutture
trasfusionali del Servizio sanitario nazionale;
  Ritenuto di dover definire uno schema-tipo di convenzione, al quale
si  conformino,  al  tal  fine, le regioni, e le province autonome di
Trento e Bolzano;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  Commissione  nazionale per il
Servizio trasfusionale nella seduta del 2 marzo 1999;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 12 ottobre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato l'unito schema-tipo di convenzione tra le regioni e
province  autonome ed il Ministero della difesa sulle modalita' delle
donazioni  di  sangue  da parte dei militari a favore delle strutture
trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 aprile 2001

                                  Il Ministro della sanità
                                         Veronesi

 Il Ministro della difesa
          Mattarella