IL CONSIGLIO
  Premesso.
  Alcune  stazioni  appaltanti  avevano chiesto chiarimenti in ordine
all'applicazione  dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive  modificazioni  e,  in  particolare,  le richieste avevano
riguardato le seguenti principali questioni:
    a) il  significato  da attribuire all'inciso "nei cantieri in cui
e'  prevista la presenza di piu' imprese" di cui all'art. 3, comma 3,
del   decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    b) in  quali  casi operi la disposizione di cui all'art. 3, comma
4, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui prevede che il
coordinatore  per l'esecuzione dei lavori debba essere nominato anche
nel  caso  in  cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa,
l'esecuzione sia affidata ad una o piu' imprese;
    c) se,   nel   caso   di   incarichi  di  progettazione  affidati
anteriormente  al  24 marzo 1997 ma non ancora appaltati, il piano di
sicurezza  debba  essere redatto, quale sia il soggetto su cui ricade
detto obbligo ed ai sensi di quale normativa.
  Sulle  indicate questioni, l'Autorita' di vigilanza, in conformita'
al  proprio  regolamento interno di funzionamento, acquisiva l'avviso
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ANCE.
  Considerato.
  1.   La  prima  questione  attiene  al  significato  da  attribuire
all'inciso  "nei  cantieri  in  cui  e'  prevista la presenza di piu'
imprese"  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  del  decreto  legislativo
14 agosto  1996,  n. 494, riproduttivo del testo utilizzato dall'art.
3,  paragrafo  1, della direttiva comunitaria 92/57/CEE del 24 giugno
1992.  Nella sussistenza di tale presupposto si pone, in particolare,
un  problema  di  "coordinamento"  degli  adempimenti,  relativi alla
sicurezza   e   facenti   capo   a  ciascuna  delle  singole  realta'
organizzative  concretamente  operanti ed insorge quindi l'obbligo di
nominare  un coordinatore per la progettazione ed un coordinatore per
l'esecuzione  dell'opera.  Stando  al  dato  testuale  e logico della
norma,  devesi  ritenere che l'ipotesi in essa configurata ricorra in
ogni  caso in cui i lavori appaltati vengano eseguiti da piu' realta'
imprenditoriali,  operanti  anche  non contestualmente, ed escludendo
che  il lavoratore autonomo possa essere conteggiato nel numero delle
imprese  presenti  in cantiere. A tale ultima considerazione conduce,
innanzitutto,  il  riferimento  contenuto nella norma, al concetto di
impresa   e,   conseguentemente,  al  momento  organizzativo  che  la
caratterizza;  rilevano,  altresi',  le  definizioni  di  "lavoratore
subordinato",  di  "datore  di  lavoro"  e  di "lavoratore autonomo",
contenute  nelle direttive comunitarie 89/31/CEE e 92/57/CEE tra loro
nettamente  antitetiche ed implicitamente recepite sul piano interno.
Sicche',  come  rilevato dal Ministero del lavoro, e' il ricorso alla
sostanzialita'  della  nozione  di  impresa  (quale area datoriale di
lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per
cui,   in  particolare,  l'imprenditore  artigiano  potra'  definirsi
"impresa"  quando avra' dipendenti e rispetto ad essi si porra' quale
"datore  lavoro";  sara'  "lavoratore  autonomo"  quando non ne avra'
ovvero  quando  partecipera' da solo, senza dipendenti, all'attivita'
di cantiere.
  2.  Quanto,  poi,  alla  questione  relativa all'operativita' della
disposizione  di cui all'art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo
n.   494/1996   e  concernente  la  nomina  di  un  coordinatore  per
l'esecuzione    in    corso    d'opera   -   ovvero   successivamente
all'affidamento dei lavori ad una sola impresa - si deve ritenere che
la previsione faccia espresso riferimento prevalentemente all'ipotesi
del  "subappalto"  dei  lavori  ma che trovi comunque applicazione in
ogni  altro  caso in cui, oltre all'impresa inizialmente affidataria,
intervenga  nella  realizzazione  dei lavori o di parte di essi altra
ovvero  altre  imprese.  Anche  in  tal caso, sussiste il presupposto
della  "presenza  di piu' imprese" ancorche' si tratti di imprese che
non  operano  contestualmente  ed  anche  se  il  riferimento  a tale
compresenza   non   e'   configurato   al   momento  dell'affidamento
dell'appalto bensi' successivamente all'affidamento dello stesso.
  Come  rilevato  dal Ministero del lavoro, per come e' formulata, la
norma  sembrerebbe  riguardare  principalmente  l'ipotesi  di  lavori
affidati da privati - per i quali, ai sensi dell'art. 1656 del codice
civile,  puo'  essere vietato il ricorso al subappalto - sembrando la
stessa  difficilmente  applicabile al settore degli appalti pubblici,
per  i quali la vigente disciplina non consente all'ente committente,
salvo  ipotesi eccezionali, il divieto di subappalto, per cui in tale
ambito  la  presenza  di piu' imprese nel cantiere e' da considerarsi
una  evenienza  pressoche'  ineliminabile al momento dell'affidamento
dell'incarico di progettazione.
  3. Con riferimento, infine, alla questione concernente l'entrata in
vigore  dell'obbligo  di  redigere il piano di sicurezza, va rilevato
che  l'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1999, n.
528  ha  chiarito  in  modo  esplicito  che  solo nell'ipotesi in cui
l'incarico  di  progettazione sia anteriore al 24 marzo 1997 e si sia
gia'  conclusa  alla  data  del  18 aprile  2000 la relativa fase con
l'approvazione   del   progetto   esecutivo   non   si  applicano  le
disposizioni  introdotte  dal decreto legislativo n. 494/1996. In tal
caso  continua ad applicarsi, invece, la disposizione di cui all'art.
31,  comma  1-bis  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, che individua nell'appaltatore o nel concessionario il
destinatario  dell'obbligo  di  redazione  di  un piano di sicurezza,
sostitutivo  del  piano  di  sicurezza e coordinamento, e di un piano
operativo di sicurezza.
  Per le considerazioni esposte, e' da ritenere che:
    1)  l'inciso "nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
imprese",  di cui all' art. 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n.  494 e successive modificazioni, fa riferimento ad ogni ipotesi in
cui  i  lavori appaltati vengono eseguiti da piu' imprenditori, anche
non  contemporaneamente,  ed  escludendo  che  dal  relativo  computo
possano essere ricompresi i lavoratori autonomi;
    2)  la disposizione di cui all'art. 3, comma 4, medesimo indicato
decreto  legislativo  n.  494 del 1996 e successive modificazioni, fa
riferimento, oltre che all'ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso
in  cui  intervenga,  nel corso della realizzazione dei lavori, altra
impresa  che  si  aggiunga  a quella inizialmente affidataria; con la
precisazione  che,  sulla  base della normativa vigente in materia di
lavori pubblici e' da intendersi come fisiologica la presenza di piu'
imprese in cantiere;
    3) ai sensi del disposto di cui al relativo art. 25, comma 2, del
decreto  legislativo  19 novembre  1999,  n.  528, le norme di questo
testo  normativo  trovano  applicazione  anche nel caso in cui vi sia
stato  affidamento  di  incarico  di progettazione prima del 24 marzo
1997  e  sempre che non sia intervenuta alla data del 18 aprile 2000,
l'approvazione del progetto esecutivo; al contrario, invece, trovera'
applicazione   la   normativa   vigente   alla  data  di  affidamento
dell'incarico  di  progettazione  nel caso in cui, alla predetta data
del  18 aprile  2000, non sia intervenuta l'approvazione del progetto
esecutivo medesimo.
      Roma, 29 marzo 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito