IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale, cosi' come
modificato  con  legge  23 dicembre  1996, n. 647, che attribuisce la
competenza  in  materia  di  sicurezza  della  navigazione al Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data  7 novembre  1995  con  il  quale  il  Comandante generale delle
Capitanerie  di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal
Ministero adottandone i relativi progetti;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto  il  regolamento  per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e
trasbordo  delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1968, n. 1008;
  Vista  la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana  in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313,
e  successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica
ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
  Tenuto  conto  che  le  norme  di  cui  al  cap. VII  della  citata
Convenzione  del  1974,  come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti
tecnici,   alle   istruzioni   contenute  nel  Codice  internazionale
marittimo   sulle   merci   pericolose  (IMDG  Code)  adottato  dalla
Organizzazione  internazionale  marittima  (IMO) con risoluzione A.81
(IV) del 27 settembre 1965, come modificato;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della marina mercantile 23 maggio
1985,   recante:  "Norme  sugli  imballaggi  destinati  al  trasporto
marittimo   di   merci  pericolose  in  colli:  generalita',  tipi  e
requisiti, prescrizioni relative alle prove";
  Visto  il  decreto  legislativo  13 gennaio 1999 n. 41 - Attuazione
delle  direttive  96/49/CE  e 96/87/CE relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
  Visto  il  decreto  ministeriale 4 novembre 1996 - Attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose su strada;
  Tenuta   presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina  del
trasporto  marittimo  nazionale  ed internazionale, sia per motivi di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Sono approvate le unite "Norme integrative" al decreto del Ministro
della marina mercantile 23 maggio 1985 in epigrafe indicato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 aprile 2001
                                    Il comandante generale: Sicurezza