IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

    Visto  l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme
sul  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale, cosi' come
modificato  con  legge  23  dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la
competenza  in  materia  di  sicurezza  della  navigazione al Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
in  data  7  novembre 1995, con il quale il Comandante generale delle
capitanerie  di porto e' delegato ad attuare i programmi definiti dal
Ministro adottandone i relativi progetti;
    Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
    Visto  il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e
trasbordo  delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica del 9 maggio 1968, n. 1008;
    Vista  la  Convenzione  internazionale  per la salvaguardia della
vita  umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n.
313,  e  successivi  emendamenti,  entrati  in  vigore  con procedura
automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;
    Tenuto  conto  che  le  norme  di  cui  al  cap. VII della citata
Convenzione  del  1974,  come emandata, fanno rinvio, per gli aspetti
tecnici,   alle   istruzioni   contenute  nel  Codice  internazionale
marittimo   sulle   merci   pericolose  (IMDG  Code)  adottato  dalla
Organizzazione  internazionale  marittima  (IMO) con risoluzione A.81
(IV) del 27 settembre 1965, come modificato;
    Visto  il  decreto del Ministro della marina mercantile 14 maggio
1990,   recante:   "Norme  sui  contenitori  intermedi  destinati  al
trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e
requisiti, prescrizioni relative alle prove";
    Visto  il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 - Attuazione
delle  direttive  96/49/CE  e 96/87/CE relative al trasporto di merci
pericolose per ferrovia;
    Visto  il decreto ministeriale 4 novembre 1996 - Attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci
pericolose su strada;
    Tenuta  presente  l'esigenza  di  uniformita'  di  disciplina del
trasporto  marittimo  nazionale  ed internazionale, sia per motivi di
sicurezza, che per motivi economico-commerciali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
    Sono  approvate  le  unite  "Norme  integrative"  al  decreto del
Ministro  della  marina  mercantile  del  14 maggio 1990, in epigrafe
indicato.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 17 aprile 2001
                                    Il comandante generale: Sicurezza