IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  regolamenti  CE della commissione con i quali, nel quadro
delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state
registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
  Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Vista   la   richiesta   presentata  in  data  6 giugno  2000,  dal
laboratorio  ARPAT  -  Agenzia regionale per la protezione ambientale
della  Toscana,  dipartimento  provinciale  di  Livorno,  ubicato  in
Livorno,  via  Marradi  n. 114, volta ad ottenere l'autorizzazione ad
effettuare  analisi  chimico-fisiche  sugli  oli  di oliva vergini ed
extravergini a D.O.P. o a I.G.P;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  della predetta circolare e in particolare ha dimostrato
di  avere  ottenuto  l'accreditamento  per l'effettuazione di singole
prove  o  gruppi  di  prove  da organismo conforme alla norma europea
EN 45003;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza
  Il   laboratorio  ARPAT  -  Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale   della  Toscana,  Dipartimento  provinciale  di  Livorno,
ubicato   in   Livorno,   via  Marradi  n.  114,  nella  persona  del
responsabile  dott. Bruno  Pisani  ad  eseguire analisi ufficiali nel
settore oleico per l'intero territorio nazionale.
  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita'  triennale  e la domanda di rinnovo
deve  essere  inoltrata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
  Il  responsabile  del  laboratorio sopra identificato ha l'onere di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio