IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  le  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita',
con  i  quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per
il   condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco
conformemente  alle  precrizioni  delle direttive del Consiglio delle
Comunita' europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Ritenuto,  che,  ai  sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento,  nella  tariffa  di  vendita,  di  varie  marche  di
tabacchi   lavorati   nazionali  ed  esteri  di  provenienza  UE  (in
conformita'  ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori)
nelle  classificazioni  dei  prezzi  di  vendita di cui alla tabella,
allegati B e C, del decreto direttoriale 13 gennaio 1999;
  Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della ditta
fornitrice  a  nome  e  per  conto  della  ditta  rappresentata, alla
radiazione  dalla  tariffa  di  vendita  di  alcune marche di tabacco
lavorato di provenienza UE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato  sono  inquadrate nelle
classificazioni  stabilite  dalla  tabella, allegati B e C, di cui al
decreto  direttoriale  13 gennaio 1999, al prezzo di tariffa a fianco
di ciascuno indicato:
                     ---->   Vedi Tabella  <----