La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino