IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti i regolamenti comunitari del consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successivi regolamenti applicativi; Visto il regolamento CEE del consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE del consiglio n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 2729 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalita' d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti, e in particolare l'art. 19; Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 19 giugno 1986, recante aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 337/79; Sentito il parere del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato; Ritenuta la necessita' di modificare alcune disposizioni del decreto interministeriale 20 maggio 1986, al fine di adeguarle alla nuova normativa comunitaria sulla destinazione dei vini avviati alle distillazioni; Decreta: Art. 1. 1. I vini avviati alle distillazioni, previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono preventivamente denaturati con cloruro di litio. 2. L'operazione di denaturazione di cui al comma precedente e' effettuata almeno tre giorni feriali prima della estrazione del vino dallo stabilimento vitivinicolo per essere avviato alla distillazione.