IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti i regolamenti comunitari del consiglio n. 822/87 del 16 marzo
1987  e  n.  1493/99  del 17 maggio 1999, relativi all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo e successivi regolamenti applicativi;
  Visto  il  regolamento  CEE  del consiglio n. 2046/89 del 19 giugno
1989,  che  stabilisce le regole generali relative alla distillazione
dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;
  Visto  il  regolamento  CEE  del  consiglio n. 2238/93, relativo ai
documenti  che  scortano  il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo;
  Visto il regolamento (CE) n. 2729 della Commissione del 14 dicembre
2000  recante  modalita'  d'applicazione  per i controlli nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione   e  nel  commercio  dei  mosti,  vini  e  aceti,  e  in
particolare l'art. 19;
  Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 140 del 19 giugno
1986,  recante  aggiunta  di  un  rivelatore  ai  vini destinati alle
distillazioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 337/79;
  Sentito  il  parere  del  ministero  dell'industria del commercio e
dell'artigianato;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  alcune  disposizioni  del
decreto  interministeriale  20 maggio 1986, al fine di adeguarle alla
nuova  normativa comunitaria sulla destinazione dei vini avviati alle
distillazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  vini  avviati  alle  distillazioni, previste dalla normativa
comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  organizzazione comune del
mercato  vitivinicolo, sono preventivamente denaturati con cloruro di
litio.
  2.  L'operazione  di  denaturazione  di  cui al comma precedente e'
effettuata  almeno tre giorni feriali prima della estrazione del vino
dallo    stabilimento    vitivinicolo   per   essere   avviato   alla
distillazione.