LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                       DI TRENTO E DI BOLZANO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,
n. 8;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, recante il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e
54;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150;
  Vista  la  convenzione  europea del paesaggio, firmata a Firenze il
20 ottobre 2000;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto legislativo
28 agosto  1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  Conferenza,  Governo, regioni e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
  Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i
beni   e   le  attivita'  culturali  con  nota  dell'11 aprile  2001,
predisposto  sulla  scorta dei risultati dei lavori della commissione
di     riforma    della    normativa    in    materia    di    tutela
paesaggistico-ambientale,  costituita  con  decreto  ministeriale del
6 giugno 2000;
  Considerato   che,   nel   corso   dell'odierna  seduta  di  questa
Conferenza,  i presidenti delle regioni hanno proposto un emendamento
all'art.  1  del  testo dell'accordo in oggetto, che e' stato accolto
dal rappresentante del Governo;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo  dei  presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4,
comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                              Sancisce
                         il seguente accordo
tra  il  Ministro  per  i  beni e le attivita' cultura e i presidenti
delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano nei
termini sottoindicati:
  Ritenuto  necessario,  in  attesa  della ratifica della convenzione
europea del paesaggio, concordare le forme di attivita' del Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  di  seguito indicato come
Ministero,  e  le  regioni  perche'  le  stesse  siano  conformi alla
predetta   convenzione   e  alla  vigente  normativa  in  materia  di
paesaggio, al fine di orientare la pianificazione paesistica;
  Ritenuto necessario attivare processi di collaborazione costruttiva
fra  le  pubbliche  amministrazioni di ogni livello aventi competenza
istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
  Considerato che secondo i principi della indicata convenzione:
    il  paesaggio  ha  un  importante ruolo di pubblico interesse nei
settori  culturali,  ecologici ambientali e sociali e puo' costituire
una  risorsa  favorevole  all'attivita'  economica contribuendo anche
alla creazione di opportunita' occupazionali;
    la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di
sviluppo  sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni
tra bisogni sociali, attivita' economiche e ambiente;
  Considerato  che  la  predetta  convenzione prevede misure generali
atte a realizzare obiettivi di qualita' paesistica, la protezione del
paesaggio, la gestione e la sistemazione del paesaggio;
  Considerato   che   occorre   identificare  le  linee  fondamentali
dell'assetto  del  territorio  nazionale  con  riferimento  ai valori
storici,  paesaggistici  e  ambientali;  coordinare l'esercizio delle
funzioni  amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate
alle  regioni  ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio  1977,  n.  616;  orientare  i criteri della pianificazione
paesistica  coordinare,  in  accordo  con  le regioni, le funzioni di
vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici;
  Ritenuto    che    la    tutela,   la   buona   conservazione,   la
riqualificazione,  la  valorizzazione  del paesaggio costituiscono un
obiettivo prioritario di interesse nazionale;
  Ritenuto che gli interventi di trasformazione del paesaggio possono
essere  realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla
pianificazione  paesistica  nella  quale  devono essere individuati i
valori  paesistici  del  territorio,  definiti gli ambiti di tutela e
valorizzazione,  esplicitati  per  ciascun  ambito  gli  obiettivi di
qualita'  paesaggistica,  nonche'  le  concrete  azioni  di  tutela e
valorizzazione;
  Il  Ministro per i beni e le attivita' cultura e i presidenti delle
regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano convengono
quanto segue:
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di
paesaggio  provvedono,  sino all'approvazione della legge di ratifica
della  convenzione  europea  del  paesaggio, all'esercizio delle loro
attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa.
  2.  La  pianificazione  paesistica  di cui all'art. 149 del decreto
legislativo  29 ottobre  1999, n. 490, e' attuata secondo i criteri e
le modalita' previste dal presente accordo.
  3.  Il  Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione
previste  dall'art.  150,  comma  3, del testo unico per la redazione
della pianificazione paesistica.
  4. Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 definiscono le
politiche  di  tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo
conto  anche  degli  studi,  delle analisi e delle proposte formulati
dall'Osservatorio  nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito
con  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche'
dagli   osservatori  costituiti  in  ogni  regione  con  le  medesime
finalita.
  5.  Restano  ferme  le competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.