LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e 54; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150; Vista la convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000; Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i beni e le attivita' culturali con nota dell'11 aprile 2001, predisposto sulla scorta dei risultati dei lavori della commissione di riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale, costituita con decreto ministeriale del 6 giugno 2000; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno proposto un emendamento all'art. 1 del testo dell'accordo in oggetto, che e' stato accolto dal rappresentante del Governo; Acquisito l'assenso del Governo dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce il seguente accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati: Ritenuto necessario, in attesa della ratifica della convenzione europea del paesaggio, concordare le forme di attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come Ministero, e le regioni perche' le stesse siano conformi alla predetta convenzione e alla vigente normativa in materia di paesaggio, al fine di orientare la pianificazione paesistica; Ritenuto necessario attivare processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica; Considerato che secondo i principi della indicata convenzione: il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e puo' costituire una risorsa favorevole all'attivita' economica contribuendo anche alla creazione di opportunita' occupazionali; la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attivita' economiche e ambiente; Considerato che la predetta convenzione prevede misure generali atte a realizzare obiettivi di qualita' paesistica, la protezione del paesaggio, la gestione e la sistemazione del paesaggio; Considerato che occorre identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori storici, paesaggistici e ambientali; coordinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; orientare i criteri della pianificazione paesistica coordinare, in accordo con le regioni, le funzioni di vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici; Ritenuto che la tutela, la buona conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione del paesaggio costituiscono un obiettivo prioritario di interesse nazionale; Ritenuto che gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualita' paesaggistica, nonche' le concrete azioni di tutela e valorizzazione; Il Ministro per i beni e le attivita' cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue: Art. 1. Principi generali 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa. 2. La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' attuata secondo i criteri e le modalita' previste dal presente accordo. 3. Il Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art. 150, comma 3, del testo unico per la redazione della pianificazione paesistica. 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime finalita. 5. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.