IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  78,  comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  prevede  l'emanazione  di  un  decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per stabilire le modalita'
di  attestazione  dello  svolgimento,  da parte dei lavoratori, delle
attivita'  di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale  19  maggio  1999,  nonche'  i  criteri  per  il
riconoscimento  del  beneficio  previdenziale  per  i  lavoratori che
risultino   aver   svolto  prevalentemente  mansioni  particolarmente
usuranti,  per  le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che
queste presentano;
  Visto l'art. 78, commi 8, 12 e 13, della medesima legge 23 dicembre
2000, n. 388;
  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;
  Visto  l'art.  1,  commi  da 34 a 38, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
  Visto l'art. 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  19 maggio 1999, del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica, della sanita' e per la
funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  ottenere  il  riconoscimento dei benefici previdenziali di
riduzione  dei  requisiti  anagrafici  e  di  anzianita' contributiva
relativi alle mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del
decreto  19  maggio  1999, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  della sanita' e per la funzione pubblica,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, gli
interessati devono presentare all'ente previdenziale di appartenenza,
entro  novanta  giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a
pena  di  decadenza,  domanda  corredata da una documentazione atta a
comprovare  oggettivamente  l'espletamento  delle  predette mansioni,
sulla base degli elementi tratti da:
    busta  paga  relativa  a periodo cui si riferisce la richiesta di
beneficio;
    libretto di lavoro, relativo al medesimo periodo;
    dichiarazione   del  datore  di  lavoro  attestante  le  mansioni
specifiche  svolte  dal  lavoratore,  nel periodo cui si riferisce la
richiesta    del   beneficio   e   la   prevalenza   della   mansione
particolarmente   usurante,   connotata   dalla   maggiore   gravita'
dell'usura;  avuto  riguardo all'attivita' svolta dal lavoratore, tra
le  cui mansioni rientrano quelle particolarmente usuranti come sopra
definite,   tali  ultime  mansioni  sono  considerate  prevalenti  se
effettuate  per  una  durata  superiore  al 50% di ciascun periodo di
lavoro ammesso al beneficio;
    dichiarazione  dell'ufficio  del  lavoro  o  di  altra  autorita'
competente.
  2.  Per  l'esposizione  alle  alte temperature, per le mansioni non
espressamente indicate a titolo esemplificativo all'art. 2 del citato
decreto   19   maggio   1999,  la  documentazione  presentata  dovra'
comprovare  l'esistenza  delle  condizioni  non  inferiori  a  quelle
previste dall'allegata tabella 1.
  3.  Le assenze per malattia e infortunio sono considerate utili nel
periodo da valutare come particolarmente usurante.
  4.  Le  domande  possono  essere  presentate  anche  incostanza  di
rapporto di lavoro.
  5.   Gli   effetti   previdenziali  sono  tenuti  a  comunicare  ai
richiedenti, nel piu' breve tempo possibile, il provvedimento assunto
sulle domande stesse, con l'avvertenza che per il conseguimento della
pensione,  gli  interessati  devono  cessare  l'attivita'  lavorativa
dipendente.
  6.  La  decorrenza  della  pensione e' stabilita secondo le vigenti
disposizioni.