IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

   Vista  la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle
professioni     sanitarie     infermieristiche,    tecniche,    della
riabilitazione,   della   prevenzione   nonche'   della   professione
ostetrica";
   Visti  gli  articoli  1,  2,  3  e  4  della  predetta  legge, che
raggruppano  le  figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  nelle  seguenti  fattispecie:  "professioni sanitarie
infermieristiche  e  professione  sanitaria  ostetrica", "professioni
sanitarie    riabilitative",    "professioni   tecnico-sanitarie"   e
"professioni tecniche della prevenzione";
   Visto  l'art.  6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che
il   Ministro   della   sanita',   di   concerto   con   il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i  pareri  del  consiglio  superiore  di  sanita'  e  del comitato di
medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere
le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate
successivamente, in una delle predette fattispecie;
   Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 5 febbraio 2001;
   Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta dell'8 febbraio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Le  figure  professionali  di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge  10  agosto  2000,  n.  251,  come  specificato  nei successivi
articoli.