IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante: "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica"; Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta legge, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica", "professioni sanitarie riabilitative", "professioni tecnico-sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione"; Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge la quale prevede che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del consiglio superiore di sanita' e del comitato di medicina del consiglio universitario nazionale, provveda ad includere le diverse figure professionali, esistenti o che verranno individuate successivamente, in una delle predette fattispecie; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 5 febbraio 2001; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2001; Decreta: Art. 1. Le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.