IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
  Visti  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  l'articolo  51,  comma  1, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 2001;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 27 marzo 2001, prot. n. 793/U - 9/4-2;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
2000,  n.  274,  recante  "Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace,  a  norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1999,  n.  468",  di  seguito  chiamato  "decreto  legislativo", se i
processi  che  possono  essere  riuniti  pendono  davanti  a  diversi
giudici,  il  coordinatore dell'ufficio del giudice di pace provvede,
nel   rispetto   dei  criteri  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per
la eventuale riunione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          leggi e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
              "Art.   110.   -  Ferme  le  competenze  del  Consiglio
          superiore  della  magistratura,  spettano al Ministro della
          giustizia  l'organizzazione  e il funzionamento dei servizi
          relativi alla giustizia.".
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  51  del  decreto
          legislativo  28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni sulla
          competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
          della legge 24 novembre 1999, n. 468):
              "Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei
          registri).  - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro
          centocinquanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
          decreto  legislativo, il Ministro della giustizia adotta le
          disposizioni  regolamentari relative ai procedimenti penali
          davanti al giudice di pace, che concernono:
                a) le  modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
          degli uffici giudiziari;
                b) il  rilascio  da parte degli uffici dei giudici di
          pace  dei  certificati  del  casellario  giudiziale  di cui
          all'art. 689 del codice di procedura penale;
                c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del
          presente decreto legislativo.
              2.  Il  parere  del  Consiglio di Stato sul regolamento
          previsto  nel  comma  1  e'  reso entro trenta giorni dalla
          richiesta.
              3.  La  disciplina  sulla tenuta in forma automatizzata
          dei  registri  e  delle  altre  forme  di  registrazione in
          materia  penale  e' adottata con decreto del Ministro della
          giustizia.".

          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art. 9 (Riunione e separazione dei processi). - 1. Nei
          casi  previsti  dall'art. 7, prima di procedere all'udienza
          di  comparizione,  il  giudice  di  pace  puo'  ordinare la
          riunione  dei  processi,  quando  questa  non pregiudica la
          rapida definizione degli stessi.
              2.  Anche  fuori  dei  casi  previsti  dall'art.  7, il
          giudice  di  pace  puo'  ordinare  la riunione dei processi
          quando  i  reati  sono  commessi  da  piu' persone in danno
          reciproco  le  une  delle  altre  o quando piu' persone con
          condotte  indipendenti  hanno determinato l'evento o quando
          una  persona  e'  imputata  di piu' reati commessi con piu'
          azioni  od  omissioni  esecutive  di  un  medesimo  disegno
          criminoso,  ovvero  ogni  volta  in  cui  cio'  giovi  alla
          celerita' e alla completezza dell'accertamento.
              3.  Prima  di  procedere all'udienza di comparizione e,
          comunque,  non  oltre  la  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento,  il giudice di pace ordina la separazione dei
          processi,   qualora   ritenga   che   la   riunione   possa
          pregiudicare  il  tentativo  di  conciliazione,  ovvero  la
          rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          24 novembre  1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre
          1991,  n.  374,  recante  istituzione  del giudice di pace.
          Delega  al  Governo  in  materia  di  competenza penale del
          giudice  di  pace  e  modifica  dell'art. 593 del codice di
          procedura penale):
              "Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il
          Governo  della  Repubblica  e'  delegato ad adottare, entro
          otto  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge,  un decreto legislativo concernente la competenza in
          materia  penale  del  giudice  di pace, nonche' il relativo
          procedimento  e  l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso
          devoluti,   unitamente   alle   norme   di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri
          direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura
          penale):
              "Art.  2  (Riunione di processi). - 1. Se piu' processi
          che  possono essere riuniti a norma dell'art. 17 del codice
          pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello
          stesso  ufficio  giudiziario,  il  dirigente dell'ufficio o
          della  sezione designa per la eventuale riunione il giudice
          o  la  sezione  cui  e'  stato  assegnato per primo uno dei
          processi,   salvo  che  sussistano  rilevanti  esigenze  di
          servizio  ovvero  la  designazione  possa  pregiudicare  la
          rapida  definizione  dei  processi medesimi. In tali ultime
          ipotesi provvede con decreto motivato.
              1-bis.  Fermo  quanto  previsto dalla seconda parte del
          comma  1,  nel  caso indicato dall'art. 17, comma 1-bis del
          codice,  il  dirigente dell'ufficio o della sezione designa
          per  l'eventuale  riunione  il  giudice  o  la  sezione che
          procede  in  composizione collegiale cui e' stato assegnato
          per  primo  uno  dei  processi.  Se  la  riunione non viene
          disposta, gli atti sono restituiti.".