IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO  l'articolo  17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
VISTO  l'articolo  11,  commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
VISTA  la  legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo
6, commi 6 e 7;
VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 1,
comma 1, lettera a);
VISTO  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e  in
particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
VISTI  i  decreti  ministeriali  23  dicembre  1999  e 26 giugno 2000
concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO   il   decreto  ministeriale  4  ottobre  2000  concernente  la
declaratoria  dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come
rideterminati dai precitati decreti ministeriali;
VISTE   le  direttive  dell'Unione  Europea  77/452/CEE,  77/453/CEE,
80/154/CEE,  80/155/CEE,  e  successive modificazioni, concernenti il
reciproco  riconoscimento  dei  diplomi  e  certificati,  nonche'  il
coordinamento  delle  disposizioni legislative e regolamentari per le
attivita' di infermiere e di ostetrica/o;
VISTO  il  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 115 concernente
l'attuazione   della  direttiva  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema
generale  di  riconoscimento  dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
VISTO  il  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il
recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
VISTO  l'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI  i  decreti  del Ministro della sanita' nn. 665, 666, 667, 668,
739,  740,  741,  742,  743,  744  del  14.09.1994,  nn. 745, 746 del
26.09.1994,  n.  183  del  15.03.1995,  nn.  56,  58, 69, 70, 136 del
17.01.1997,  n. 316 del 27.07.1998, n. 520 dell'8.10.1998, n. 137 del
15.03.1999 e del 29.03.2001, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma
3,   del  predetto  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive
modificazioni;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251;
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
CONSIDERATA   l'esigenza  di  provvedere  alla  rideterminazione  dei
percorsi  della formazione universitaria per le professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della
prevenzione   nel   quadro  della  disciplina  generale  degli  studi
universitari  recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla richiamata legge n.
251/2000;
VISTO  il  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
29  marzo  2001,  con  il  quale, in attuazione dell'articolo 6 della
predetta  legge  251/2000,  sono  state individuate e classificate le
figure  professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della
stessa legge;
CONSIDERATA     la    necessita'    di    assicurare    l'omogeneita'
dell'articolazione  delle classi alla ripartizione tra le professioni
sanitarie   infermieristiche   e  ostetriche,  della  riabilitazione,
tecniche  e della prevenzione in conformita' alle prescrizioni di cui
alla  predetta legge 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto
di cui all'articolo 6;
VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;
VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio 2001;
VISTO  il  parere  del Consiglio superiore di sanita' - Sezione II -,
reso nell'adunanza del 5 febbraio 2001;
ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanita' con nota
del 23 febbraio 2001 (prot. n. 100/199.21/2108);
VISTI  i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso
il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del Senato della Repubblica,
reso l'8 marzo 2001;
                              DECRETA:
                               Art. 1
1.  Il  presente  decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma
95,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni,
nonche'  dell'articolo  4,  commi  1  e 2, del decreto ministeriale 3
novembre  1999,  n.  509,  le  classi  dei  corsi  di  laurea  per le
professioni    sanitarie   infermieristiche   e   ostetriche,   della
riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da
1 a 4.
2.  I  corsi  di  laurea  istituiti  dalle  universita', ai sensi del
presente  provvedimento e con le modalita' previste dall'articolo 11,
comma  1,  della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati
secondo  gli  specifici  profili  professionali  di  cui  ai  decreti
adottati  dal  Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma
3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni.
3.  Le  universita' attribuiscono la denominazione al corso di laurea
corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo
decreto  del  Ministro della sanita', adottato ai sensi dell'articolo
6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
4.   Le   universita'   adeguano   gli   ordinamenti  didattici  alle
disposizioni  del  presente  decreto,  entro  18  mesi  dalla data di
pubblicazione   di   quest'ultimo   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
5.  Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto,
e  le  denominazioni  dei  titoli finali rilasciati dalle universita'
sono  ridefiniti  con  decreto  del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
sanita',  in conformita' con eventuali riformulazioni determinate con
i  decreti del Ministro della sanita' adottati ai sensi dell'articolo
6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive
modificazioni.