IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7; VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a); VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10; VISTI i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali; VISTE le direttive dell'Unione Europea 77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonche' il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 concernente l'attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni; VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom; VISTO l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; VISTI i decreti del Ministro della sanita' nn. 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14.09.1994, nn. 745, 746 del 26.09.1994, n. 183 del 15.03.1995, nn. 56, 58, 69, 70, 136 del 17.01.1997, n. 316 del 27.07.1998, n. 520 dell'8.10.1998, n. 137 del 15.03.1999 e del 29.03.2001, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni; VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42; VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251; VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla rideterminazione dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla richiamata legge n. 251/2000; VISTO il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge; CONSIDERATA la necessita' di assicurare l'omogeneita' dell'articolazione delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione in conformita' alle prescrizioni di cui alla predetta legge 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all'articolo 6; VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001; VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio 2001; VISTO il parere del Consiglio superiore di sanita' - Sezione II -, reso nell'adunanza del 5 febbraio 2001; ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanita' con nota del 23 febbraio 2001 (prot. n. 100/199.21/2108); VISTI i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso l'8 marzo 2001; DECRETA: Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4. 2. I corsi di laurea istituiti dalle universita', ai sensi del presente provvedimento e con le modalita' previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 3. Le universita' attribuiscono la denominazione al corso di laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto del Ministro della sanita', adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992. 4. Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del presente decreto, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 5. Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali rilasciati dalle universita' sono ridefiniti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', in conformita' con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro della sanita' adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.