IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
                                  e
                     IL MINISTRO DELLE FINANZE,
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO  l'articolo  17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
VISTA  la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed in particolare l'articolo
11, commi 1 e 2;
VISTO  l'articolo  2,  comma  3,  del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464 e successive modificazioni;
VISTA  la  legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo
6, commi 6 e 7;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
VISTI  i  decreti  ministeriali  23  dicembre  1999 e 26 giugno 2000,
concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO   il  decreto  ministeriale  4  ottobre  2000,  concernente  la
declaratoria  dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come
rideterminati dai precitati decreti ministeriali;
VISTA   la  legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante  norme  per
l'istituzione del servizio militare professionale;
CONSIDERATA l'opportunita' di procedere all'istituzione di una classe
delle  lauree  e  di una classe delle lauree specialistiche nell'area
delle  discipline  e delle scienze della difesa e della sicurezza, al
fine  anche  di  fornire  i criteri generali per la definizione degli
ordinamenti  didattici dei corsi di studio universitari adeguati alla
formazione  degli  ufficiali  delle  Forze  armate  e del Corpo della
guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo 4 del D.M. 509/1999 e
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 464/1997;
ACQUISITO  il  preliminare concerto dei Ministri della Difesa e delle
Finanze   con   nota  rispettivamente  del  5  dicembre  2000  (prot.
8/68860/E.XXIII.6) e del 2 gennaio 2001 (prot. 1);
VISTO  il  parere  del  Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso
nella seduta dell'1 e 2 febbraio 2001;
VISTO  il  parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
(CNSU), reso nella seduta del 17 e 18 gennaio 2001;
VISTI  i  pareri  della VII Commissione parlamentare della Camera dei
Deputati, reso il 28 febbraio 2001 e della VII Commissione del Senato
della Repubblica, reso il 28 febbraio 2001;
                              DECRETA:
                               Art. 1
1.  Sono  istituite  le  classi  dei  corsi  di  laurea  e  di laurea
specialistica di cui agli allegati n. 1 e 2 del presente decreto, con
le  quali  sono  individuati gli obiettivi formativi qualificanti, le
attivita'  formative indispensabili per conseguirli, il numero minimo
di  crediti  per  tipologia  di  attivita'  formativa  e  per  ambito
disciplinare.
2.   Le   universita'   istituiscono   e   attivano,  nell'osservanza
dell'articolo  9  del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i
corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al presente decreto,
a  norma  delle  vigenti  disposizioni  di legge, degli statuti e dei
regolamenti di ateneo.
3.  Gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  laurea  e  di laurea
specialistica  di cui al presente decreto sono definiti dagli atenei,
con  le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre  1990, n. 341, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.