IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12,  comma  2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di
gas  naturale  hanno  l'obbligo  di assicurare e fornire i servizi di
stoccaggio  minerario,  stategico e di modulazione agli utenti che ne
facciano  richiesta,  ove  il  sistema  di  cui essi dispongono abbia
idonea  capacita'  e  purche'  i  servizi richiesti dall'utente siano
tecnicamente   ed  economicamente  realizzabili  in  base  a  criteri
stabiliti  con  decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12,  comma  5,  prevede che i titolari di concessione di coltivazione
individuino   le  disponibilita'  di  stoccaggio  necessarie  per  la
modulazione  della  produzione  dei giacimenti dei quali detengono la
concessione   di   coltivazione   e   le   comunichino  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
12,  comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisca i limiti e le norme
tecniche  per  disciplinare  il  riconoscimento  delle  capacita'  di
stoccaggio  di  working  gas  strategico  e  di modulazione, anche in
relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi;
  Visto  il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art.
28,  commi  2  e 4 e all'art. 36, prevede che ai fini della sicurezza
del  sistema  nazionale  e  nella  fase di transizione del sistema il
Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo'
emanare  apposite  direttive per garantire la tempestiva e funzionale
attuazione degli adempimenti necessari;
  Ritenuto    che,   in   attesa   dell'emanazione   delle   delibere
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas di cui all'art. 12,
comma  7  e all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto legislativo 23
maggio  2000,  n.  164,  con le quali sono stabiliti i criteri per la
predisposizione  dei  codici  di  rete e di stoccaggio da parte delle
imprese  del gas, occorra emanare specifiche direttive per assicurare
l'avvio  del  ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine
di  salvaguardare  il  sicuro  funzionamento  del sistema stesso e le
esigenze di modulazione dei clienti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce:
    a) criteri  in  base  ai  quali  si  considerano  tecnicamente ed
economicamente   realizzabili  i  servizi  di  stoccaggio  minerario,
strategico  e  di  modulazione  richiesti  dall'utente ai titolari di
concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi
dispongono abbia idonea capacita';
    b)  le  modalita'  per  la comunicazione da parte dei titolari di
concessione   di   coltivazione   al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  delle  disponibilita'  di  stoccaggio
necessarie   per   la  modulazione  della  produzione  derivante  dai
giacimenti in concessione;
    c)   i   limiti   e   le   norme  tecniche  per  disciplinare  il
riconoscimento   delle   capacita'   di   stoccaggio   strategico  di
modulazione,  anche  in  relazione  alla  capacita'  di  punta  degli
stoccaggi stessi;
    d)  le  direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di
riempimento  degli  stoccaggi  nazionali, al fine di salvaguardare il
sicuro  funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione
di clienti.
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) fase  di  iniezione:  fase  del  ciclo  di  stoccaggio annuale
durante   la   quale   avviene  la  ricostituzione  degli  stoccaggi,
normalmente compresa tra il 15 aprile e il 30 settembre;
    b) fase  di  erogazione:  fase  del  ciclo  di stoccaggio annuale
durante  la  quale  avviene l'erogazione dagli stoccaggi, normalmente
compresa fra il 15 ottobre e il 31 marzo;
    c) volume  di  gas:  gas  immesso  o  prelevato  dagli stoccaggi,
misurato in condizioni standard;
    d) spazio:   capacita'   del  giacimento  adibito  a  stoccaggio,
disponibile per l'immissione dei volumi di gas;
    e) decreto  legislativo  n.  164  del  200:  decreto  legislativo
23 maggio  2000,  n.  164,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 giugno 2000;
    f) decreto  27 marzo  2001:  decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanato ai
sensi   dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n.  164  del  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del
27 aprile 2001.
  3.  Per  quanto non diversamente specificato valgono le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.