IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, stategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita' e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 5, prevede che i titolari di concessione di coltivazione individuino le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione e le comunichino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisca i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 28, commi 2 e 4 e all'art. 36, prevede che ai fini della sicurezza del sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' emanare apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari; Ritenuto che, in attesa dell'emanazione delle delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui all'art. 12, comma 7 e all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con le quali sono stabiliti i criteri per la predisposizione dei codici di rete e di stoccaggio da parte delle imprese del gas, occorra emanare specifiche direttive per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita'; b) le modalita' per la comunicazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione derivante dai giacimenti in concessione; c) i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi; d) le direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione di clienti. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) fase di iniezione: fase del ciclo di stoccaggio annuale durante la quale avviene la ricostituzione degli stoccaggi, normalmente compresa tra il 15 aprile e il 30 settembre; b) fase di erogazione: fase del ciclo di stoccaggio annuale durante la quale avviene l'erogazione dagli stoccaggi, normalmente compresa fra il 15 ottobre e il 31 marzo; c) volume di gas: gas immesso o prelevato dagli stoccaggi, misurato in condizioni standard; d) spazio: capacita' del giacimento adibito a stoccaggio, disponibile per l'immissione dei volumi di gas; e) decreto legislativo n. 164 del 200: decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2000; f) decreto 27 marzo 2001: decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001. 3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.