IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della
disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il
riordino   degli   Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  a  norma
dell'art.  1,  comma  1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421,   e,   in   particolare,  l'art.  6,  comma  1,  concernente  il
finanziamento degli Istituti stessi;
  Visto  l'art.  11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che
prevede  l'assegnazione  diretta all'Ospedale Bambino Gesu', a valere
sulle  quote  del  Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle
somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale;
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma  143, della predetta legge n. 662/1996, in
base  al  quale  sono  state elevate le misure del concorso, da parte
delle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  al  finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  previste  dall'art.  34,  comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.   446,   che   demanda   al   Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica,  su  proposta del Ministero della sanita',
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle
regioni   e  province  autonome,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente;
  Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le province autonome di Trento e
Bolzano,  la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi  territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994  e  dell'art.  1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.  56,  che  detta  tra l'altro disposizioni per la soppressione dei
trasferimenti  erariali  in  favore delle regioni a statuto ordinario
per  il  finanziamento  della  spesa  sanitaria  corrente ed in conto
capitale;
  Visto  l'art.  83  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)  che  prevede  che  ciascuna
regione,  per  il  triennio 2001-2003, riservi al finanziamento della
spesa  sanitaria  regionale  risorse  non  inferiori  alle  quote che
risultano  dal  riparto  dei  fondi  destinati  per  ciascun  anno al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale;
  Visti, in particolare, gli articoli 85 e 100, della citata legge n.
388/2000, che incrementano complessivamente di 1.953 miliardi di lire
le  risorse disponibili per il finanziamento della spesa del Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2001;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, concernente il bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2001  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2001-2003;
  Vista  la nota del Ministero della sanita' in data 27 febbraio 2001
che, nel determinare in via definitiva in 130.843 miliardi di lire le
risorse  2001  di  parte  corrente  per il finanziamento del Servizio
sanitario  nazionale,  propone il riparto delle disponibilita' tra le
regioni interessate e la finalizzazione di alcuni importi specifici;
  Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
del  1o febbraio  2001,  concernente  la ripartizione tra le regioni,
l'assegnazione  alla  Croce  rossa  italiana ed il finanziamento agli
Istituti zooprofilattici spermentali relativamente al Fondo sanitario
nazionale 2001 - parte corrente;
                              Delibera:
  A  valere sulle complessive disponibilita' finanziarie del Servizio
sanitario nazionale - parte corrente anno 2001 - ammontanti a 130.843
miliardi  di  lire  (Meuro  67.574,77) vengono finalizzati i seguenti
importi:
    a) 127.810  miliardi di lire (Meuro 66.008,356) vengono ripartiti
tra  le  regioni  e  le  province  autonome,  secondo quanto indicato
nell'allegata  tabella  (Allegato 1)  che  fa  parte integrante della
presente  delibera; le quote regionali comprendono la voce "mobilita'
interregionale"  per complessivi 228,771 miliardi di lire che vengono
assegnati all'Ospedale Bambino Gesu';
    b) 197 miliardi di lire sono assegnati alla Croce rossa italiana;
    c) 228   miliardi   di   lire   sono   assegnati   agli  Istituti
zooprofilattici  sperimentali, secondo quanto riportato nell'allegata
tabella (all. 2) che fa parte integrante della presente delibera.
  Resta  accantonata  la somma di 2.608 miliardi di lire in attesa di
puntuali proposte da parte del Ministero della sanita'.
    Roma, 8 marzo 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Registro n. 2, Tesoro, foglio n. 379