IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visti  gli  articoli  6 e 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e
successive modifiche;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
  Vista  la  direttiva  2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000
che  stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta
e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  2001/138/CE  che
istituisce  zone  di protezione e di sorveglianza nella Comunita' per
la febbre catarrale degli ovini;
  Vista  la decisione della Commissione europea 2001/141/CE, relativa
all'attuazione  di  un  programma  di  vaccinazione  contro la febbre
catarrale  degli  ovini  in  alcune parti della zona di protezione in
Italia  e  all'acquisto  di  vaccini  a  tale  scopo  da  parte della
Comunita';
  Vista  la  decisione  della Commissione europea approvata nel corso
del  comitato  veterinario  permanente  del  4 aprile  2001  relativa
all'acquisto  da  parte  della comunita' del vaccino contro la febbre
catarrale degli ovini e il ripristino della banca comunitaria;
  Vista  la  decisione  90/424  del  Consiglio,  del  26 giugno 1990,
relativa a talune spese nel settore veterinario;
  Considerato  che,  a  partire  dal  mese  di agosto  2000  si  sono
verificati  oltre  6000 focolai di febbre catarrale degli ovini nella
regione  Sardegna,  nonche' in Calabria localizzati nelle province di
Reggio  Calabria,  Cosenza  e Crotone e in Sicilia limitatamente alle
provincie di Palermo, Trapani e Agrigento;
  Considerato  che  la  malattia,  trasmessa  da  insetti vettori del
genere  Culicoides,  colpisce  tutti  i  ruminanti  sia domestici che
selvatici  e che si manifesta in forma conclamata negli ovini, mentre
i  bovini  fungono  da  serbatoi del virus essendo quindi in grado di
trasmettere il virus agli insetti vettori;
  Tenuto  conto che la diffusione dell'infezione e' influenzata dalle
condizioni   climatiche   e  dalla  densita'  delle  popolazioni  dei
Culicoidi,  presenti  anche in aree attualmente non interessate dalla
malattia,  e  che  l'infezione  quindi  potrebbe non solo diffondersi
nelle  regioni  gia'  interessate  dalla precedente epidemia ma anche
estendersi in altre regioni italiane attualmente indenni;
  Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare  ogni  ulteriore rischio di propagazione dell'infezione e che
la  profilassi  vaccinale  e'  uno  degli strumenti piu' efficaci per
evitare il verificarsi di una epidemia su larga scala;
  Ritenuto  necessario integrare le misure di profilassi diretta, con
la profilassi vaccinale;
  Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 24 aprile 2001;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  reso  obbligatorio  un  programma di controllo della febbre
catarrale  degli ovini basato sulla vaccinazione pianificata di tutti
i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle provincie di
cui all'allegato I.
  2. Per l'attuazione del piano di vaccinazione di cui al comma 1, e'
utilizzato   il  vaccino  vivo  attenuato,  prodotto  dal  Veterinary
Institute   di   Oonderstepoot,  Sud  Africa,  messo  a  disposizione
dall'Unione europea.