IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di societa' cooperative, che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 3 e 15 della medesima legge, in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 9 marzo 2001, da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1998/2000 e' pari all'1,8% per l'anno 1998, all'1,6% per l'anno 1999, al 2,6% per l'anno 2000; Considerato che l'adeguamento in questione concerne il limite massimo della quota sociale che ciascun socio, persona fisica, di societa' cooperativa puo' possedere, nonche' la fissazione dei parametri necessari per l'assoggettamento ad ispezioni annuali e certificazione del bilancio di esercizio; Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT; Decreta: Articolo unico Le previsioni di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari all'1,8% per l'anno 1998; 1,6% per l'anno 1999; 2,6% per l'anno 2000. Roma, 26 aprile 2001 Il Ministro: Salvi