IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                e con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n.
228,  con  il  quale  e'  stata  data  attuazione ad alcune direttive
comunitarie  in materia di additivi per l'alimentazione degli animali
ed   in   particolare   alla   direttiva   70/524/CEE   e  successive
modificazioni;
  Considerato  che  l'art.  20,  comma  1, del suindicato decreto del
Presidente  della  Repubblica  prescrive, nell'ambito della vigilanza
espletata nel settore mangimistico, il controllo ufficiale in fase di
commercializzazione  degli additivi presenti nelle premiscele e negli
alimenti per animali;
  Visto  l'art.  24,  comma  3, della legge 15 febbraio 1963, n. 281,
sulla  disciplina  della  preparazione e del commercio dei mangimi, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 aprile 1999 n. 123 che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di
taluni  stabilimenti  ed  intermediari nel settore dell'alimentazione
degli animali;
  Visto  l'art.  6,  primo  comma, lettera u) della legge 23 dicembre
1978,  n.  833  concernente le funzioni amministrative riservate allo
Stato in materia veterinaria;
  Visto  l'art.  115  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112
concernente  il  conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi
dello Stato agli enti locali;
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460 in attuazione
della  direttiva  95/53/CE  relativa  all'organizzazione di controlli
ufficiali in alimentazione animale;
  Considerato  che per un corretto controllo ufficiale degli additivi
di  cui  al  presente  decreto  - da condursi in conformita' a quanto
previsto, per il dosaggio analitico all'art. 11 del precisato decreto
legislativo  n.  460/1998  - e' necessario che gli organi preposti al
controllo dispongano di idonei valori di tolleranza;
  Ritenuto   necessario   fissare   le  tolleranze,  in  mancanza  di
disposizioni   comunitarie  in  materia,  da  adottarsi  in  caso  di
divergenza  tra  il  risultato  del  controllo ufficiale ed il tenore
dichiarato dell'additivo nella premiscela e nel mangime composto;
  Premesso  che  i  valori  degli additivi dichiarati in etichetta si
riferiscono  solo  alla parte di additivo incorporato nell'alimento e
che  pertanto,  per  alcuni  additivi,  in  sede  di  analisi  non e'
possibile distinguere il contenuto incorporato da quello naturalmente
presente quale costituente di alcune materie prime;
  Tenuto  conto  che  dette tolleranze devono contemplare i possibili
errori  dovuti  al  processo  di lavorazione e quelli derivanti dalle
procedure di campionamento e di analisi;
  Ravvisata  altresi'  l'opportunita' di procedere all'indicazione di
una  bibliografia  -  non  esaustiva  - dei metodi di analisi, la cui
applicazione  e'  consigliata  per  il  dosaggio  degli  additivi  in
questione;
  Sentita  la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della
legge  15 febbraio  1963,  n.  281, che ha espresso parere favorevole
nella seduta del 16 dicembre 1999;
  Vista  la direttiva 98/34 CE del parlamento europeo e del consiglio
del  22 giugno  1998,  che  prevede  una procedura d'informazione nel
settore  delle  norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono approvati i valori di tolleranza riportati nell'allegato 1,
al  presente  decreto,  da  adottarsi  in  caso  di divergenza tra il
risultato   del   controllo   ufficiale   ed   il  tenore  dichiarato
dell'additivo  appartenente  al  gruppo delle vitamine, provitamine e
sostanze  ad  effetto  analogo  chimicamente  ben  definite  e  degli
oligoelementi nelle premiscele e nei mangimi composti.
  2.  I  valori  di  tolleranza  riportati  nell'allegato  1  non  si
applicano  qualora in sede di analisi si accertino tenori di additivo
inferiori  o superiori a quelli fissati quali limiti minimo o massimo
per quella specie animale.
  3.  Saranno  adattati  al  progresso tecnico i valori di tolleranza
riportati nell'allegato 1 al presente decreto.