IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
           per il dipartimento della qualita' dei prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  Regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio Melinda Scarl, con sede
in  Cles  (Trento),  via  Trento  n.  200/9,  intesa  ad  ottenere la
registrazione  della  denominazione  "Mela  Val  di  Non",  ai  sensi
dell'art.  5 del citato Regolamento n. 2081/92, come Denominazione di
Origine Protetta;
  Vista  la  nota  prot.  n. 62258 del 9 maggio 2001, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  Regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  la domanda presentata dal Consorzio Melinda Scarl, intesa ad
ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Mela
Val  di  Non"  ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n.
2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE)
n.   535/97  sopra  richiamato,  indicando  quale  organismo  privato
autorizzato   al   controllo   il   "CSQA -  Certificazione  Qualita'
Agroalimentare  S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano
n.  74  - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il
Ministero   delle   politiche   agricole  e  forestali  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento    della   citata   domanda   di   registrazione   della
denominazione  "Mela  Val  di  Non",  come  Denominazione  di Origine
Protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  3,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati all'utilizzazione della denominazione "Mela Val di
Non",   come   Denominazione  di  Origine  Protetta,  in  attesa  che
l'organismo   comunitario   decida   sulla  domanda  di  modifica  in
argomento;
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto,
che  in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denomi-nazione  "Mela  Val  di Non" secondo il disciplinare di
produzione  che  si  allega  in  copia,  in  attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione "Mela Val di Non".