IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per il dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Vista la domanda presentata dal Consorzio Melinda Scarl, con sede in Cles (Trento), via Trento n. 200/9, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Mela Val di Non", ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 2081/92, come Denominazione di Origine Protetta; Vista la nota prot. n. 62258 del 9 maggio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal Regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista la domanda presentata dal Consorzio Melinda Scarl, intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Mela Val di Non" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo il "CSQA - Certificazione Qualita' Agroalimentare S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Mela Val di Non", come Denominazione di Origine Protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Mela Val di Non", come Denominazione di Origine Protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denomi-nazione "Mela Val di Non" secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Mela Val di Non".