Si  comunica che per mero errore occorso nella trasmissione della
copia  conforme del decreto citato in epigrafe, da parte dell'Agenzia
emanante,  per la successiva pubblicazione, nel supplemento ordinario
n.  66  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo
2001, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:
      alla  pag.  352,  nell'art.  2  (Categorie di contribuenti alle
quali non si applicano gli studi di settore), dopo le lettere a) e b)
del  comma  1, devono intendersi riportate in prosieguo i testi delle
lettere: c), d), e) ed f) nonche' i successivi articoli 3 e 4.
    Pertanto,  sempre  alla  pag.  352, la rubrica "Comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" deve
intendersi  riferita  all'art.  5  e quella relativa all'"Annotazione
separata" riferita al successivo art. 6.
    Di  conseguenza,  il  testo  del predetto decreto deve intendersi
integrato, nelle parti mancanti, e rideterminato nel modo seguente:
                              "Art. 2.
Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di
                               settore
    1.  Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
      a) nel  caso  in  cui  l'esercizio  dell'attivita' d'impresa e'
svolto  attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione per i quali
non  e'  stata  tenuta annotazione separata. Tale disposizione non si
applica  per  gli studi di settore SG 72 A e SG 72 B, di cui all'art.
1;
      b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  la  annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
      c) nei  confronti  dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi
di  cui  all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c),
ovvero  compensi  di  cui  all'art. 50, comma 1 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  di ammontare superiore a 10
miliardi di lire;
      d) nei   confronti   delle   societa'   cooperative,   societa'
consortili  e  consorzi  che  operano  esclusivamente  a favore delle
imprese socie o associate;
      e) nei  confronti  delle  societa'  cooperative  costituite  da
utenti  non  imprenditori  che  operano esclusivamente a favore degli
utenti stessi;
      f) nei  confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di
societa'  cooperativa, l'attivita' indicata alla lettera b) del comma
1 del precedente art. 1.