Si comunica che per mero errore occorso nella trasmissione della copia conforme del decreto citato in epigrafe, da parte dell'Agenzia emanante, per la successiva pubblicazione, nel supplemento ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001, devono intendersi apportate le seguenti correzioni: alla pag. 352, nell'art. 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore), dopo le lettere a) e b) del comma 1, devono intendersi riportate in prosieguo i testi delle lettere: c), d), e) ed f) nonche' i successivi articoli 3 e 4. Pertanto, sempre alla pag. 352, la rubrica "Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" deve intendersi riferita all'art. 5 e quella relativa all'"Annotazione separata" riferita al successivo art. 6. Di conseguenza, il testo del predetto decreto deve intendersi integrato, nelle parti mancanti, e rideterminato nel modo seguente: "Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore 1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione per i quali non e' stata tenuta annotazione separata. Tale disposizione non si applica per gli studi di settore SG 72 A e SG 72 B, di cui all'art. 1; b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati; c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), ovvero compensi di cui all'art. 50, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire; d) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; e) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; f) nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, l'attivita' indicata alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 1.