IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  legge  2 dicembre 1991, n. 399, recante "Delegificazione
delle  norme  concernenti  i registri che devono essere tenuti presso
gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria";
  Visto  il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n. 39, recante
"Norme   in   materia  di  sistemi  informativi  automatizzati  delle
amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994,
n.  748,  recante  il  regolamento  sulle  modalita'  applicative del
decreto   legislativo   12 febbraio   1993,   n.   39,  in  relazione
all'amministrazione della giustizia;
  Visto  l'art.  15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla
validita'  ed  efficacia degli atti e documenti formati con strumenti
informatici e telematici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 febbraio  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile
1999, n. 87, avente per oggetto le regole tecniche per la formazione,
la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e
la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
  Visto  il  decreto  del  Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n.
264,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2000, n.
225,  recante  il  regolamento  sulla  tenuta dei registri presso gli
uffici giudiziari;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera f), del citato decreto n. 264 del
2000, che prevede l'emanazione di regole procedurali;
  Visto   il  parere  reso  dall'autorita'  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione in data 24 aprile 2001;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le regole procedurali di cui
all'art.  1,  comma  1, lettera f), del decreto ministeriale 27 marzo
2000,  n.  264,  relative  ai  registri informatizzati tenuti, a cura
delle  cancellerie  o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari,
ovvero  ai  registri  previsti  da  codici,  da  leggi  speciali o da
regolamenti,  comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e
dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia.
  2.  Per le modalita' di tenuta informatizzata dei registri e per la
sottoscrizione  con firma digitale dei documenti informatici si tiene
conto  anche  delle  regole tecniche emanate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3.  Le  regole  procedurali  di  cui  al  comma  1  sono  riportate
nell'allegato al presente decreto.
    Roma, 24 maggio 2001
                                                 Il Ministro: Fassino