IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, recante "Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria"; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalita' applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'amministrazione della giustizia; Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla validita' ed efficacia degli atti e documenti formati con strumenti informatici e telematici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87, avente per oggetto le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici; Visto il decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2000, n. 225, recante il regolamento sulla tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari; Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), del citato decreto n. 264 del 2000, che prevede l'emanazione di regole procedurali; Visto il parere reso dall'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 24 aprile 2001; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le regole procedurali di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, relative ai registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia. 2. Per le modalita' di tenuta informatizzata dei registri e per la sottoscrizione con firma digitale dei documenti informatici si tiene conto anche delle regole tecniche emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Le regole procedurali di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato al presente decreto. Roma, 24 maggio 2001 Il Ministro: Fassino