IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Visto  l'articolo  11  della  legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni sull'interpello del contribuente;
  Visto  l'articolo  18, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
riguardante disposizioni di attuazione;
  Visto  l'articolo  19  della  legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
l'attuazione del diritto di interpello del contribuente;
  Visto  l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo
all'interpello   dell'amministrazione   finanziaria   da   parte  del
contribuente;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000,
n. 193/2000;
  Considerato  che  non  e'  opportuno  accogliere  l'indicazione del
Consiglio di Stato relativa alla possibilita' di presentare l'istanza
di  interpello anche dopo che il contribuente ha dato attuazione alla
norma   controversa,   atteso   che  il  mantenimento  del  carattere
preventivo   dell'interpello  consente  di  non  confliggere  con  la
disciplina del ravvedimento operoso;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-2245/UCL del 13 febbraio 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Presentazione dell'istanza di interpello

  1.  Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di
incertezza  sulla  interpretazione  di  una disposizione normativa di
natura  tributaria,  puo'  inoltrare  all'amministrazione finanziaria
istanza  di  interpello riguardante l'applicazione della disposizione
stessa  a  casi  concreti  e  personali,  diversi  da  quelli oggetto
dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413. L'interpello non puo' essere proposto con riferimento
ad accertamenti tecnici.
  2.  Il  contribuente dovra' presentare l'istanza di cui al comma 1,
prima  di  porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla
norma oggetto di interpello.
  3. L'istanza di interpello puo' essere presentata, al-tresi', anche
da  soggetti  che  in  base  a  specifiche disposizioni di legge sono
obbligati  a  porre in essere gli adempimenti tributari per conto del
contribuente.
  4.  L'istanza di interpello, redatta in carta libera, e' presentata
agli uffici individuati al successivo articolo 2, mediante consegna o
spedizione  a  mezzo  del  servizio  postale  in  plico, senza busta,
raccomandato con avviso di ricevimento.
  5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle
scadenze  previste  dalle  norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei
termini  di  decadenza  e non comporta interruzione o sospensione dei
termini di prescrizione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si  riporta il testo degli articoli 11, 18 e 19 della
          legge  27 luglio  2000,  n.  212,  recante "Disposizioni in
          materia   di   statuto   dei   diritti  del  contribuente",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 177 del 31 luglio
          2000:
              "Art.  11  (Interpello  del contribuente). - 1. Ciascun
          contribuente      puo'      inoltrare      per     iscritto
          all'amministrazione   finanziaria,   che   risponde   entro
          centoventi  giorni,  circostanziate e specifiche istanze di
          interpello  concernenti  l'applicazione  delle disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti e personali, qualora vi siano
          obiettive   condizioni   di   incertezza   sulla   corretta
          interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
          dell'istanza  non  ha effetto sulle scadenze previste dalla
          disciplina tributaria.
              2.   La   risposta   dell'amministrazione  finanziaria,
          scritta  e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla
          questione    oggetto    dell'istanza   di   interpello,   e
          limitatamente  al richiedente. Qualora essa non pervenga al
          contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
          che  l'amministrazione  concordi con l'interpretazione o il
          comportamento  prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
          anche  a  contenuto  impositivo o sanzionatorio, emanato in
          difformita'  dalla  risposta, anche se desunta ai sensi del
          periodo precedente, e' nullo.
              3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
          interpello,   non  possono  essere  irrogate  sanzioni  nei
          confronti  del contribuente che non abbia ricevuto risposta
          dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
          comma 1.
              4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
          un  numero  elevato  di  contribuenti  concerna  la  stessa
          questione  o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
          finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
          circolare  o  una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
          sensi dell'art. 5, comma 2.
              5.  Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  relativo  ai  poteri regolamentari dei Ministri nelle
          materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le
          procedure  e  le  modalita'  di esercizio dell'interpello e
          dell'obbligo  di  risposta  da  parte  dell'amministrazione
          finanziaria.
              6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 21 della legge
          30 dicembre  1991,  n.  413,  relativo all'interpello della
          amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.".
              "Art.  18  (Disposizioni di attuazione). - 1. I decreti
          ministeriali  previsti dagli articoli 8 e 11, devono essere
          emanati  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
              2.  Entro il termine di cui al comma 1, sono nominati i
          componenti  del  Garante  del  contribuente di cui all'art.
          13.".
              "Art.  19  (Attuazione  del  diritto  di interpello del
          contribuente).  -  1.  L'amministrazione  finanziaria,  nel
          quadro  dell'attuazione  del  decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  adotta  ogni  opportuno  adeguamento della
          struttura    organizzativa    ed   individua   l'occorrente
          riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare
          la piena operativita' delle disposizioni dell'art. 11 della
          presente legge.
              2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, il Ministro
          delle  finanze  e'  altresi'  autorizzato  ad  adottare gli
          opportuni   provvedimenti   per   la  riqualificazione  del
          personale in servizio.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  della  legge
          30 dicembre   1991,   n.  413,  recante  "Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e  potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso e per la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega  del  Presidente della Repubblica per la concessione
          di  amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
          assistenza  fiscale  e del conto fiscale", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  supplemento  ordinario - n. 305 del
          31 dicembre 1991:
              "Art.  21  (Diritto  di interpello). - 1. E' istituito,
          alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  delle finanze, il
          comitato   consultivo   per   l'applicazione   delle  norme
          antielusive, cui e' demandato il compito di emettere pareri
          su richiesta dei contribuenti.
              2.    La    richiesta   di   parere   deve   riguardare
          l'applicazione,   ai   casi   concreti   rappresentati  dal
          contribuente,  delle  disposizioni contenute negli articoli
          37,  comma terzo, e 37-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.   La   richiesta  di  parere  puo'  altresi'
          riguardare,  ai  fini dell'applicazione dell'art. 74, comma
          2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive modificazioni, la qualificazione di
          determinate  spese,  sostenute dal contribuente, tra quelle
          di  pubblicita'  e  di  propaganda  ovvero  tra  quelle  di
          rappresentanza.
              3.   Il   parere   reso   dal   comitato  ha  efficacia
          esclusivamente   ai   fini   e   nell'ambito  del  rapporto
          tributario.  Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
          prova  viene  posto  a  carico  della  parte  che non si e'
          uniformata al parere del comitato.
              4.  Il  comitato  consultivo  per  l'applicazione delle
          norme  antielusive, nominato con decreto del Ministro delle
          finanze, e' composto dai seguenti membri:
                a) i  direttori  generali  della  direzione  generale
          delle  imposte  dirette  e  della  direzione generale delle
          tasse  e  imposte  indirette  sugli  affari  e il direttore
          dell'ufficio  centrale  per gli studi di diritto tributario
          comparato e per le relazioni internazionali;
                b) il comandante generale della Guardia di finanza;
                c) il direttore del servizio centrale degli ispettori
          tributari;
                d) il   direttore   dell'ufficio   del  coordinamento
          legislativo;
                e) due   componenti  del  Consiglio  superiore  delle
          finanze,  non appartenenti all'amministrazione finanziaria,
          designati dal Consiglio stesso;
                f) tre  esperti  in  materia tributaria designati dal
          Ministro delle finanze.
              5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da
          funzionari,  di grado non inferiore a primo dirigente, e da
          ufficiali  superiori;  possono  altresi' farsi assistere da
          personale   delle   qualifiche   e   grado   indicati   che
          partecipano,  in  tal  caso,  alle  sedute senza diritto di
          voto.  Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
          attribuiti agli uffici finanziari.
              6.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          di  concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art.
          17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sono stabiliti
          l'organizzazione  interna,  il funzionamento e le dotazioni
          finanziarie del comitato.
              7.  Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro
          delle  finanze,  con  proprio  decreto,  tra  i  membri del
          comitato stesso.
              8.   Le  indennita'  da  corrispondere  ai  membri  del
          comitato  non  appartenenti all'amministrazione finanziaria
          verranno  stabilite  ogni triennio con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
              9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un
          contratto,  di  una  convenzione o di un atto che possa dar
          luogo  all'applicazione  delle  disposizioni richiamate nel
          comma   2,   puo'  richiedere  il  preventivo  parere  alla
          competente  direzione  generale del Ministero delle finanze
          fornendole  tutti  gli  elementi  conoscitivi utili ai fini
          della  corretta qualificazione tributaria della fattispecie
          prospettata.
              10.   In  caso  di  mancata  risposta  da  parte  della
          direzione   generale,   trascorsi   sessanta  giorni  dalla
          richiesta  del  contribuente,  ovvero qualora alla risposta
          fornita  il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso
          potra'  richiedere  il  parere  in  ordine alla fattispecie
          medesima  al  comitato  consultivo per l'applicazione delle
          norme   antielusive.  La  mancata  risposta  da  parte  del
          comitato  consultivo  entro sessanta giorni dalla richiesta
          del  contribuente,  e dopo ulteriori sessanta giorni da una
          formale  diffida  ad  adempiere  da  parte del contribuente
          stesso, equivale a silenzio assenso.
              11.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
          delle   richieste   di  parere  alla  competente  direzione
          generale  e  per  la  comunicazione  dei  pareri  stessi al
          contribuente.
              12.  All'onere  derivante  dal comma 8, stimato in lire
          150  milioni  annui, si provvede mediante utilizzo di quota
          parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale - supplemento ordinario - n. 214 del 12 settembre
          1988:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  21 della legge 30 dicembre
          1991, n. 413, si rinvia alle note alle premesse.