IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto  in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986,
n.  349,  che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad
individuare   le   zone  di  importanza  naturalistica  nazionale  ed
internazionale,  promuovendo  in  esse  la  costituzione  di parchi e
riserve naturali;
  Vista  la  legge  6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree
protette";
  Visti  in  particolare  gli  articoli 6, 11 e 17 della citata legge
6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto  l'art.  8,  comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il
quale  prevede  che  le  riserve naturali statali siano istituite con
decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione;
  Visto  l'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette;
  Visto  l'art. 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
ha soppresso il programma triennale per le aree naturali protette;
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  che,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo  1997,  n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le
funzioni  in  materia  di parchi naturali e riserve statali, marine e
terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  il  quale  dispone  che  l'individuazione,  l'istituzione  e la
disciplina  generale  dei  parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle  marine,  e  l'adozione  delle relative misure di salvaguardia
siano operati sentita la Conferenza unificata;
  Visto  l'art.  2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
che  prevede  che  la  classificazione  e  l'istituzione  dei  parchi
nazionali  e  delle  riserve  naturali statali, terrestri, fluviali e
lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni;
  Visto  l'art. 31, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che
prevede  che  le  direttive  necessarie per la gestione delle riserve
naturali statali e per il raggiungimento deg1i obiettivi scientifici,
educativi e di protezione naturalistica siano impartite dal Ministero
dell'ambiente;
  Viste   la  Convenzione  di  Bonn  del  23 giugno  1979  ratificata
dall'Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 42, la Convenzione di Berna
del  19 settembre  1979  ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto
1981,  n.  503,  la  direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio
della Comunita' economica europea modificata con direttiva n. 411 del
25  luglio  1985 della Commissione della Comunita' economica europea,
la  direttiva  n. 43 del 21 maggio 1992 del Consiglio della Comunita'
economica  europea  ed il relativo regolamento di attuazione dato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
  Vista la delibera n. 6305 del 20 luglio 1990 della giunta regionale
delle  Marche  con  la  quale si chiede al Ministero dell'ambiente il
riconoscimento  della  "Gola  del Furlo" quale riserva naturale dello
Stato   in   considerazione  delle  sue  eccezionali  caratteristiche
naturalistico-ambientali con valenze di rilievo nazionale;
  Considerato   che  il  Piano  paesistico  ambientale  delle  Marche
(P.P.A.R.)  prevede  nell'area  in  questione  l'istituzione  di  una
riserva  naturale,  intesa quale zona specificatamente destinata alla
conservazione  della natura in tutte le manifestazioni che concorrono
al  mantenimento  dei  relativi  ecosistemi,  e  di  un parco storico
culturale  per l'importanza dei beni storici, culturali, archeologici
e naturalistici presenti nella zona;
  Rilevato  che  l'area  ricompresa  nel  perimetro  della istituenda
riserva  naturale  statale  appartiene  in  larga  parte  al  demanio
forestale della regione Marche;
  Considerato  che  l'area  in  questione  e'  sottoposta  a  vincolo
paesistico  ambientale  ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
ed e' un'oasi di protezione faunistica ai sensi della legge regionale
5 gennaio 1995, n. 7;
  Considerato che nell'ambito del programma comunitario "Natura 2000"
e  del  relativo  progetto italiano "Bioitaly", la regione Marche, ai
sensi della succitata direttiva "Habitat" 92/43/CEE, ha proposto, tra
gli   altri,  quale  sito  di  importanza  comunitaria  (SIC)  l'area
denominata "Gola del Furlo" (codice sito IT5310016);
  Considerato       l'elevato       valore       naturalistico      e
floristicovegetazionale dell'area denominata "Gola del Furlo", tipica
gola  rupestre,  percorsa  dal  fiume  Candigliano che, nel suo basso
corso, incide profondamente, le potenti pareti rocciose del passo del
Furlo;  il rilevante interesse della vegetazione fruticosa ed erbacea
presente,  con  una  flora  ricca  di  elementi mediterranei, pontico
pannonici,   balcanici   e  sud-europei-montani,  relitti  alpini  ed
endemismi appenninici; la presenza di specie oroipsofile e microterme
e  di  specie  rare  orarissime  nella regione cosi' come nell'intero
territorio  italiano quali la Moehringia papulosa, di cui la Gola del
Furlo  costituisce il locus classicus; il particolare interesse della
vegetazione  arbustiva  ed  erbacea  dei differenti ambienti presenti
nell'area  con  specie  nemorali  e rupicole rare nella regione come:
Clematis  recta,  Philasis  alkekengi,  Anthericum  Liliago, Trisetum
villosum;
  Considerato       l'elevato       valore       naturalistico      e
floristicovegetazionale   dell'area   denominata  "Monti  del  Furlo"
ricoperta  da lembi boschivi costituiti da querceti caducifogli cedui
con roverella, carpino nero, orniello, aceri, sorbo (S. domesticus) e
da  pseudomacchia  a  leccio  e  orniello  con  siliquastro, ginestra
(Spartium junceum) e ginepro rosso (Juniperus oxycedrus); il notevole
interesse botanico per la presenza della Leopoldia tenuiflora, specie
nota   in   pochissime  stazioni  marchigianee  di  molte  specie  di
orchidacee  quali Orchis morio, O. purpurea, O. simia, O. tridentata,
Cephalanthera    longifolia,   Aceras   anthropophorurn,   Anacamptis
pyramidalis,  Limodorum  abortivum,  Ophrys  apifera,  O. Bertolonii,
O. holosericea,        O.        sphecodes;        il       rilevante
interesseconservazionistico  dell'area per la presenza di stazioni di
Iris  graminea,  specie  assai  sporadica  nelle  Marche,  ove ha una
distribuzione estremamente saltuaria;
  Considerato  che  il  comprensorio dell'istituenda riserva presenta
caratteristiche  ambientali  peculiari,  che  lo rendono estremamente
interessante  sotto  ilprofilo  faunistico  e  che  la morfologia del
territorio   si  caratterizza  per  la  presenza  di  diverse  unita'
ambientali  (habitat) alle quali sono associate comunita' faunistiche
ricche in specie di estremo valore naturalistico e scientifico;
  Considerato   che   l'habitat   rupicolo  costituisce  ambiente  di
nidificazione  per  diverse  specie  di  uccelli di interesse tra cui
l'aquila   reale   (Aquila   chrysaetos),  il  falco  lanario  (Falco
biarmicus),  il  falco  pellegrino  (Falco peregrinus), il gufo reale
(Bubo  bubo)  il  picchio  muraiolo  (Tichodroma muraria), la rondine
montana (Ptyonoprogne rupestris), il rondone maggiore (Apus melba) ed
il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
  Considerato   che   nell'habitat   forestale,   caratterizzato   in
prevalenza  da  boschi  cedui  spesso  intervallati da cespuglieti di
transizione,  nidificano  lo  sparviere  (Accipiter nisus), la poiana
(Buteo  buteo),  l'allocco (Strix aluco). Tra gli anfibi e' segnalata
la salamandra pezzata (Salamandra salamandra) e all'interno di vasche
e fontanili e' presente il tritone crestato (Triturus cristatus); nei
boschi  in  prossimita'  dei  corsi d'acqua e' presente la rana agile
(Rana  dalmatina).  Sono  presenti  stazioni  di  coleotteri quali il
Lucanus cervus e Cerambyx cerdo;
  Considerato   che   l'habitat   fluviale   e  ripariale  del  fiume
Candigliano  ospita  pesci  quali  il vairone (Leuciscus souffia), la
rovella  (Rutilus  rubilio), il barbo (Barbus plebejus), anfibi quali
la  rana  agile  (Rana  dalmatina) e l'ululone ventre-giallo (Bombina
pachypus)  e rettili quali la biscia dal collare (Natrix natrix) e la
natrice tessellata (Natrix tessellata);
  Considerato che l'habitat dei pascoli e dei cespuglieti costituisce
sito riproduttivo per il calandro (Anthus campestris), il codirossone
(Monticola  saxatalis),  la  magnanina  (Sylvia  undata)  e  l'averla
piccola  (Lanius  collurio); tra i rettili si segnala la presenza del
cervone  (Elaphe quatorlineata), del saettone (E. longissima) e della
vipera comune (Vipera aspis);
  Considerato  che  le  successioni  rocciose  della  zona presentano
peculiarita'  di  grande  interesse  geologico,  con  affioramenti di
strati  fossiliferi  notevoli  per  quantita' ed per l'importanza dei
reperti   racchiusi:   nel   rosso  ammonitico  si  trovano  ammoniti
appartenenti  ai  generi  Mercatides,  Neolioceratoides,  Canavaria e
Catulloceras;
  Considerato  che  la  Gola  del  Furlo  rappresenta  uno  dei  piu'
spettacolari  ed  imponenti  esempi  di incisione fluviale su terreni
calcarei   osservabili   nell'intero  Appennino;  sulle  pareti  sono
visibili  forme  di  erosione  fluviale,  nivale  ed  eolica con ampi
fenomeni  gravitativi  che  hanno  originato  falde e coni di detrito
caotico con massi a volte di notevoli dimensioni;
  Considerato  che  la  "Gola  del  Furlo"  e' oggetto di un notevole
crescente   flusso  turistico  e  di  una  pratica  incontrollata  di
attivita'  sportive  all'aria  aperta  che arrecano un grave disturbo
alla  nidificazione  dell'avifauna  tutelata dalle citate convenzioni
internazionali;
  Ritenuto   che   appare   necessario  ed  urgente  evitare  che  si
comprometta  irreversibilmente  l'equilibrio  del delicato ecosistema
dell'area in oggetto, in attesa di una adeguata regolamentazione;
  Vista  la  nota  del  17  luglio 1997, prot. n. 1564 dell'assessore
all'ambiente   della   regione   Marche   con   cui   si  sollecitava
l'istituzione della riserva naturale statale "Gola del Furlo";
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'individuazione eall'istituzione
della  riserva naturale statale denominata "Gola del Furlo", ai sensi
degli  articoli 8,  comma  2,  e  17, comma 1, della legge 6 dicembre
1991,  n. 394, dell'art. 77, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, e dell'art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n.
394  come  sostituito  dall'art.  2,  comma 23 della legge 9 dicembre
1998, n. 426;
  Visto  il  parere  n.  1/99  del  16  novembre  1999 espresso dalla
consulta   tecnica   per   le   aree   naturali  protette  favorevole
all'istituzione della riserva in oggetto;
  Vista    la    nota   del   Ministero   dell'ambiente,   prot.   n.
SCN/1D/2000/12801  del  3 agosto 2000 con la quale e' stato trasmesso
alla  regione  Marche  lo  schema  del  decreto  di individuazione ed
istituzione della riservain oggetto e la relativa cartografia al fine
di  acquisire  l'intesa  ai  sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 6
dicembre  1991,  n.  394, come sostituito dall'art. 2, comma 23 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426;
  Vista    la    nota   del   Ministero   dell'ambiente,   prot.   n.
SCN/1D/2000/12802  del  3 agosto 2000 con la quale e' stato trasmesso
alla  Conferenza unificata lo schema del decreto di individuazione ed
istituzione  della  riserva  in  oggetto e la relativa cartografia al
fine  di  acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 77, comma 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visti   gli   esiti  della  riunione  tecnica  tenutasi  presso  la
Conferenza  unificata  il  20 settembre 2000 tra i rappresentanti del
Ministero  dell'ambiente servizio conservazione natura, della regione
Marche e degli enti locali interessati;
  Vista  la  nota  del presidente della provincia di Pesaro e Urbino,
prot.  n.  31934  del  26 settembre  2000, con la quale si propone, a
seguito   di  un  incontro  con  i  comuni  e  le  comunita'  montane
interessati,  di  individuarel'organismo  di  gestione  della riserva
nella  provincia  di Pesaro ed Urbino e di organizzare operativamente
la  gestione  della  riserva  stessa  mediante  la collaborazione dei
servizi  ed  uffici  della  suddetta  provincia con l'ufficio unico -
Servizio  associato per la gestione del demanio agricoltura e foreste
(S.A.D.A.F.),  gia'  costituito  tra  le  comunita' montane dell'Alto
Metauro, del Catria e Nerone e del Metauro;
  Vista  la  suddetta nota della provincia di Pesaro ed Urbino con la
quale  si  propongono  modifiche al perimetro della riserva riportato
nella  cartografia  inviata  alla regione Marche con la suddetta nota
del   3   agosto 2000,   prot.  n.  SCN/1D/2000/12801,  essendo  tale
riperimetrazione  "motivata dalla necessita' di una migliore aderenza
con le emergenze naturalistiche ed ambientali presenti";
  Considerato che in data 12 ottobre 2000 si e' svolta una riunone in
loco  tra  i  rappresentanti  della  regione  Marche,  del  Ministero
dell'ambiente,  della  provincia  di  Pesaro  e Urbino, dei comuni di
Cagli   e  Acqualagna,  preceduta  da  un  sopralluogo  tecnico,  per
individuare   le   ulteriori  modifiche  da  apportare  al  perimetro
dell'area protetta;
  Vista    la    nota    del   Ministero   dell'ambiente   prot.   n.
SCN/1D/2000/16826 del 16 ottobre 2000 con la quale e' stato trasmesso
alla  regione  Marche lo schema definitivo del decreto di istituzione
come  modificato  alla  luce delle indicazioni emerse nel corso della
gia'  citata  riunione del 20 settembre 2000, al fine di acquisire la
prescritta  intesa  nonche'  la  cartografia recante la delimitazione
dell'istituenda  riserva  naturale  statale  cosi'  come  definita  a
seguito della citata riunione del 12 ottobre 2000;
  Vista  la deliberazione n. 2210 del 24 ottobre 2000 con la quale la
giunta  regionale  della  regione Marche ha aderito all'intesa con il
Ministero   dell'ambiente   in   ordine   alla  perimetrazione,  alla
disciplina  di  tutela  ed  alle  finalita'  dell'istituenda  riserva
naturale  statale  della Gola del Furlo secondo quanto disposto nello
schema  di  decreto  trasmesso alla regione Marche con la gia' citata
nota   del  16 ottobre  2000  e,  per  quanto  concerne  la  relativa
perimetrazione,  ha  deliberato alcune modifiche coerentemente con le
indicazioni  emerse  in  accordo  con le autonomie locali, secondo la
cartografia allegata alla deliberazione stessa;
  Vista  la  nota  del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/DG/21421
del  15 novembre 2000 con la quale e' stato trasmesso alla Conferenza
unificata  lo  schema  definitivo  del  decreto  di individuazione ed
istituzione  della  riserva  in  oggetto  e  la  relativa cartografia
modificata secondo la sopracitata intesa;
  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2 del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, che ha espresso parere
favorevole nella seduta del 23 novembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Individuazione, istituzione e confini della riserva
  E'  individuata ed istituita la riserva naturale statale denominata
"Gola  del  Furlo",  delimitata  secondo  i  confini  riportati nella
cartografia  IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il
Ministero  dell'ambiente  ed  allegata  al  presente  decreto  di cui
costituisce parte integrante.