LA COMMISSIONE
  Visto  il  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive
modifiche  e  integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del
1993);
  Visto  l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993,
come  sostituito  dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
ha  istituito  la  Commissione  di  vigilanza  sui fondi pensione (di
seguito Covip), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico,
con  lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione
e  gestione  dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza
complementare;
  Visti  gli  articoli  4,  comma  3,  e  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  124  del  1993,  che  attribuiscono  alla  Covip  la
competenza   ad  autorizzare  l'esercizio  dell'attivita'  dei  fondi
pensione,  nonche'  il  compito  di  regolamentare  le  modalita'  di
presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare
alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
  Visto  l'art.  17,  comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
124  del  1993 che attribuisce alla Covip il compito di approvare gli
statuti   dei   fondi   pensione   verificandone,   tra  l'altro,  la
compatibilita'  rispetto  ai  provvedimenti  di carattere generale da
essa emanati;
  Visto  l'art.  4,  comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993
che  dispone,  tra  l'altro,  che  gli statuti dei fondi pensione ivi
contemplati  devono  prevedere  modalita'  di raccolta delle adesioni
compatibili  con  le  disposizioni per la sollecitazione del pubblico
risparmio;
  Visto  l'art.  17,  comma 2, lettera h), del decreto legislativo n.
124  del  1993  che  attribuisce  alla  Covip  il compito di valutare
l'attuazione   dei   principi  di  trasparenza  nei  rapporti  con  i
partecipanti  mediante  l'elaborazione di schemi, criteri e modalita'
di verifica;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
14 gennaio  1997,  n.  211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997;
  Visto  in  particolare  l'art.  3,  comma 3, del citato decreto del
Ministro  del  lavoro  n.  211  del  1997  che  prevede  che la Covip
definisca  lo  schema  di  scheda  informativa  per la raccolta delle
adesioni da redigersi da parte di ciascun fondo pensione;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 22 febbraio 1997;
  Vista  la  legge  del  23 dicembre  2000,  n.  388 che ha apportato
modifiche  agli  articoli  4  e  5 del decreto legislativo n. 124 del
1993;
  Vista la propria delibera del 27 gennaio 1998 con la quale e' stato
adottato   il   "Regolamento   recante   norme  sulle  procedure  per
l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  dei fondi pensione e
termini per l'iscrizione all'albo";
  Vista   la   propria   delibera   del   10 febbraio   1999  recante
"Disposizioni  in  materia  di  informativa ai potenziali aderenti ai
fondi  pensione  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del
1993";
    Considerata   la   necessita',  in  conseguenza  delle  modifiche
apportate  dalla  citata  legge  n.  338  del  2000, di ridefinire la
procedura  di  autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' dei fondi
pensione  e le disposizioni in materia di informativa per la raccolta
delle adesioni;
  Ritenuto  opportuno  dettare,  in  tale  sede,  norme finalizzate a
regolamentare  il  regime  applicabile alle istanze di autorizzazione
gia' presentate alla Covip ai sensi della normativa vigente;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Presentazione dell'istanza di autorizzazione
  1. Ai   fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita',  i  fondi  pensione  di  cui  all'art.  3 del decreto
legislativo n. 124 del 1993 (di seguito anche fondi negoziali) devono
presentare,  o  inviare  a  mezzo  di  raccomandata  a.r., alla Covip
un'istanza  di autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in
materia di bollo, a firma del legale rappresentante.