LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993); Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Covip), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare; Visti gli articoli 4, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993, che attribuiscono alla Covip la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, nonche' il compito di regolamentare le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione, i documenti da allegare alla stessa e i termini per il rilascio dell'autorizzazione; Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di approvare gli statuti dei fondi pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone, tra l'altro, che gli statuti dei fondi pensione ivi contemplati devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Covip il compito di valutare l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 1997; Visto in particolare l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro n. 211 del 1997 che prevede che la Covip definisca lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni da redigersi da parte di ciascun fondo pensione; Visto il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 1997; Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388 che ha apportato modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993; Vista la propria delibera del 27 gennaio 1998 con la quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e termini per l'iscrizione all'albo"; Vista la propria delibera del 10 febbraio 1999 recante "Disposizioni in materia di informativa ai potenziali aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993"; Considerata la necessita', in conseguenza delle modifiche apportate dalla citata legge n. 338 del 2000, di ridefinire la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e le disposizioni in materia di informativa per la raccolta delle adesioni; Ritenuto opportuno dettare, in tale sede, norme finalizzate a regolamentare il regime applicabile alle istanze di autorizzazione gia' presentate alla Covip ai sensi della normativa vigente; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Presentazione dell'istanza di autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', i fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 (di seguito anche fondi negoziali) devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Covip un'istanza di autorizzazione, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo, a firma del legale rappresentante.